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Foglio Legale Sentenze Cassazione

Foglio legale: alcune sentenze

Foglio legale: Corte di Cassazione – Ordinanza N. 24487 del 10 Settembre 2021. IN CASO DI MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30 T.U.P.I. IL LAVORATORE HA DIRITTO ALL’INQUADRAMENTO PREVISTO PER LA MANSIONE RICHIESTA DALL’AMMINISTRAZIONE DI DESTINAZIONE.

“Dall’intervenuto accoglimento della domanda di passaggio ad altra Amministrazione in relazione alla qualifica esposta nella domanda stessa, con inquadramento nella qualifica corrispondente, non discende il diritto per il dipendente ad ottenere, in ordine al rapporto di lavoro costituito su tale base, il superiore inquadramento neppure in ragione della qualifica superiore acquisita, nelle more del passaggio stesso, nell’Amministrazione di provenienza, atteso che il passaggio è chiesto ed avviene proprio in ragione di una disponibilità creatasi nell’organico dell’Amministrazione di destinazione, nella qualifica prevista” Questa la massima affermata dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 24487 del 10 settembre 2021.

Nel caso in esame un dipendente dell’ESRAM (Ente Regionale Sviluppo Agricolo Molise) inquadrato nella posizione D3 del c.c.n.l. Comparto Regioni-Autonomie Locali, a seguito di domanda proposta ex art. 30 del D.Lgs 165/2001, veniva trasferito all’INPS con inquadramento al livello C3 del c.c.n.l. Enti pubblici non economici.

Il lavoratore, ritenendo errato l’inquadramento, agiva nei confronti dell’Istituto previdenziale per vedersi riconosciuto il superiore inquadramento al livello C4. La Corte di Appello confermava la decisione del Tribunale ordinario e respingeva la domanda proposta. Ritenendo che il passaggio del lavoratore dall’Ente Regionale all’INPS non avesse comportato alcun detrimento sotto il profilo dell’inquadramento nè alcuna perdita retributiva o qualsivoglia danno.

Passaggio tra Pubbliche Amministrazioni

I Giudici, inoltre, richiamando alcune sentenze della Cassazione (ex multis Cass. n.19564 del 13 settembre 2006 e n. 503 del 12 gennaio 2011) evidenziavano come, in caso di passaggio tra Pubbliche Amministrazioni, al dipendente competa soltanto l’esatto inquadramento e la concreta disciplina del rapporto di lavoro e non il medesimo o equivalente inquadramento e che, nel caso specifico, il raffronto tra le mansioni proprie della categoria D e quelle della categoria C conferite presso l’Amministrazione di destinazione consentisse di ritenere corretto l’inquadramento praticatogli.

Il ricorrente, sostenendo che in caso di mobilità volontaria ex art. 30 T.U.P.I. si realizza un’ipotesi di cessione del contratto, affermava che il lavoratore ceduto ha diritto al corretto inquadramento e, per il futuro, alla disciplina giuridica ed economica dell’amministrazione cessionaria, proponeva ricorso in Cassazione.

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La Corte Suprema ricordava che il passaggio da un’Amministrazione ad un’altra avviene per ricoprire posti vacanti in una determinata mansione nell’organico dell’Amministrazione di destinazione e, pertanto, dall’accoglimento della domanda di passaggio ad altra Amministrazione non poteva discendere il diritto per il dipendente ad ottenere un inquadramento superiore neppure nel caso in cui la qualifica superiore fosse stata acquisita, nelle more del passaggio stesso, nell’Amministrazione di provenienza. Nella fattispecie, la domanda di mobilità volontaria era stata proposta per ricoprire un posto di livello C3 vacante in organico presso l’INPS, rendendo infondata la pretesa di vedersi attribuito l’inquadramento in C4. Per questi motivi, il Collegio rigettava il ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Foglio legale: CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE PENALE – SENTENZA N. 35225 DEL 23 SETTEMBRE 2021.

IN TEMA DI CONCORSO DI PERSONE NEL REATO, OVE UN SOLO CONCORRENTE ABBIA PROVVEDUTO ALL’INTEGRALE RISARCIMENTO DEL DANNO, LA RELATIVA CIRCOSTANZA ATTENUANTE NON SI ESTENDE AI COMPARTECIPI.

La Corte di Cassazione – ordinanza n° 35225 del 23 settembre 2021 – ha confermato, in tema di concorso di persone nel reato per falsa fatturazione che i benefici penali conseguenti al pagamento del debito tributario, eseguito dal soggetto che ha ricevuto le false fatture, non si estendono anche a chi ha emesso i documenti.

Nel caso in esame, la Corte d’Appello di Milano aveva ritenuto integrati i reati contestati ex artt. 2 e 8, D.Lgs. n°74/2000, fondati sulla emissione e utilizzo di fatture oggettivamente inesistenti su accordo economico intervenuto tra due imprese sulla scorta di un contratto di agenzia avente ad oggetto l’incarico di promuovere contratti di vendita di spazi pubblicitari su reti televisive.

La Corte di Appello, in riforma della sentenza di primo grado, concedeva altresì, al rappresentante dell’impresa utilizzatrice le circostanze attenuanti ex art. 13 bis del D.Lgs. citato giacché aveva definito il proprio contenzioso con l’Erario, mediante integrale pagamento degli importi dovuti.

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Concessione della circostanza attenuante ex art. 13 bis del D.Lgs n° 74/200

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’impresa emittente le fatture ritenute oggettivamente false eccependo, tra gli altri motivi, violazione di legge in relazione alla mancata estensione della concessione della circostanza attenuante ex art. 13 bis del D.Lgs n° 74/200. Questo pur in presenza della prova che il debito tributario era stato estinto dalla società che aveva ricevuto le fatture.

Orbene, la Suprema Corte ha respinto il ricorso evidenziando che, in tema di circostanze, l’art. 13 bis, prevede: “fuori dai casi di non punibilità“, il riconoscimento di una diminuzione di pena fino alla metà e la non applicazione delle pene accessorie se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie.

In tema di reati tributari commessi da più persone in concorso fra loro, hanno continuato gli Ermellini, ove uno solo dei concorrenti abbia provveduto all’integrale pagamento degli importi dovuti all’Erario, la circostanza attenuante non si estende ai compartecipi. A meno che essi non manifestino una concreta e tempestiva volontà riparatoria, consistente nel contribuire, anche parzialmente, all’adempimento del debito tributario

In conclusione, hanno evidenziato gli Ermellini,  è canone interpretativo comune delle norme penali che le condotte in esse previste debbano essere connotate da volontarietà, quindi, la locuzione  “sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti”, riferito ai debiti tributari, cui si riferisce l’art. 13-bis, per integrarsi, non può consistere solo nella sussistenza dell’evento, ma deve comprendere una volontà riparatoria che, nel caso in specie, non è consistita  in termini di contribuzione al pagamento del debito tributario.