skip to Main Content
Chiusura Partita Iva Libero Professionista

Chiusura Partita Iva e attività del professionista

Chiusura Partita Iva e attività del professionista: ecco un chiarimento che sarà molto utile. Il momento della chiusura della Partita IVA non coincide con il momento in cui il Professionista si astiene dal continuare la propria attività. Con risposta ad interpello N. 218 del 26 aprile 2022, l’Agenzia delle Entrate specifica le condizioni per procedere alla chiusura della propria posizione fiscale.
 
Un professionista a ottobre 2021 decide di trasferire la propria residenza e di andare a vivere all’estero. Procede quindi, prima di lasciare definitivamente l’Italia, di chiudere la propria posizione fiscale. Riceve però, a gennaio 2022, quando già è all’estero ed ha chiuso la propria partita IVA, avviso di liquidazione da parte di un’amministrazione pubblica. Gli chiede di procedere alla fatturazione di operazioni concluse nel 2014.
L’istante chiede, quindi, con lo strumento dell’interpello, come considerare l’eventuale incasso di dette somme, posto che ha volontariamente chiuso la propria posizione fiscale.

Chiusura Partita Iva e analisi dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate analizza la situazione e ricorda all’istante che il momento in cui un contribuente può chiudere la propria posizione fiscale (la propria partita IVA) non corrisponde a quello in cui il contribuente ha deciso di non avere più interesse a continuare la propria attività. Bensì al momento in cui si può considerare conclusa tutta la fase di liquidazione dell’attività. In questo caso particolare coinciderà con il momento in cui il contribuente avrà, nel presupposto che non esistano pendenze a debito, riscosso tutti i crediti, e fatturato tutte le prestazioni ancora in sospeso.
Difatti, come enunciato nella circolare 11/E del 2017, “l’attività del professionista non si può considerare cessata fino all’esaurimento di tutte le operazioni, ulteriori rispetto all’interruzione delle prestazioni professionali, dirette alla definizione dei rapporti giuridici pendenti, e, in particolare, di quelli aventi ad oggetto crediti strettamente connessi alla fase di svolgimento dell’attività professionale”.
 
La necessità di fatturare la prestazione come descritta dall’istante non può nemmeno essere sostituita da un documento emesso quale prestazione occasionale, non rivestendo tale qualifica l’attività forense regolarmente svolta anni addietro. Tale considerazione fa venire meno quindi anche la possibilità di emettere un documento diverso dalla fattura, come pure prospettato dal contribuente.
 
L’unica strada praticabile resta quindi la richiesta di riattivazione della propria partita IVA agli Uffici dell’Amministrazione Finanziaria, e procedere alla fatturazione dei compensi, la liquidazione ed il versamento delle imposte così come risultanti.