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Firma Digitale Obbligatoria Per Camera Di Commercio

Camera di commercio: orami è obbligatorio per tutti.

Camera di commercio di Napoli: da Aprile 2022 per tutte le tipologie di adempimento presso la CCIAA è necessaria la firma digitale. Il 3 marzo scorso la C.C.I.A.A. di Napoli ha emesso un importante “Comunicato” circa l’uso della “FIRMA DIGITALE” per la presentazione di pratiche in via telematica.

Nel “comunicato” si legge che ai sensi dell’art. 5 del D.lgvo dell’8 novembre 2021 n.183, tenendo conto del processo di riorganizzazione complessiva dei servizi di trasmissione delle domande telematiche, già avviato a livello nazionale anche da altre Camere di Commercio, a far data dal 1° APRILE 2022 NON è più consentito il deposito di pratiche telematiche nel Registro Imprese/REA con il modulo cartaceo di “procura speciale”.  Neanche se accompagnato dalla copia del documento d’identità personale del sottoscrittore. Ciò con riferimento a tutti i tipi di adempimenti da inviare al Registro Imprese/R.E.A. e a tutte le tipologie di soggetti obbligati e/o legittimati.

Camera di commercio di Napoli

La firma digitale diventa obbligatoria

In camera di commercio, pertanto dall’1/04/2022 il soggetto obbligato o legittimato alla presentazione della domanda o denuncia o dell’atto da pubblicare (es. titolare di impresa individuale, legale rappresentante, amministratore, liquidatore, sindaco, revisore, ecc.) dovrà presentare la modulistica ministeriale sottoscritta esclusivamente con la propria firma digitale.

Resta inteso che gli intermediari continueranno ad inviare le istanze telematiche, che dovranno riportare la firma digitale del soggetto obbligato o legittimato all’adempimento.

Si ricorda che i soggetti interessati dovranno acquisire in tempo utile il dispositivo di firma digitale facendo apposita richiesta attraverso i canali istituzionali del sito della camera di commercio www.na.camcom.gov.it .

Dal punto di vista normativo, la dismissione della procura cartacea consentirà di dare completa attuazione all’art. 31 della Legge 340/2000, che richiede la firma digitale del soggetto obbligato/legittimato alla presentazione delle domande al Registro Imprese, rispondendo pienamente all’esigenza di assicurare certezza sull’identità del soggetto tenuto all’adempimento.

Pertanto a seguito dell’eliminazione del Modulo “Procura Speciale” dal 1° aprile 2022 la modalità di sottoscrizione delle istanze da inviare al Registro Imprese e REA, viene regolamentata come di seguito indicato.

Registro Imprese Italiano

1. Camera di commercio. Soggetti obbligati/legittimati all’intestazione e sottoscrizione con firma digitale della distinta e relativa modulistica del Registro Imprese

Il modello di Comunicazione Unica e la distinta Registro Imprese devono riportare come soggetto intestatario dichiarante esclusivamente uno dei tre soggetti sotto indicati, che sottoscrive con la propria firma digitale (in formato .p7m).

    1. Amministratori/liquidatori/sindaci/titolare di impresa individuale;
    2. Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;
    3. Notai;
    4. Curatore Fallimentare;
    5. Amministratore giudiziario;

2. Intermediario (colui che cura materialmente la sola trasmissione della pratica)Le istanze di iscrizione al Registro delle imprese o al REA potranno essere “inviate” anche da intermediari (es. Associazioni di categoria, Agenzie di pratiche amministrative, Professionisti del settore in genere).

L’intermediario continuerà, quindi, ad inviare telematicamente le istanze al Registro delle Imprese. Non potendosi però qualificare come “dichiarante”, non sarà più obbligato a firmare a tale titolo l’istanza di iscrizione o di deposito. Deve invece riportare i dati dei soggetti indicati al precedente punto 1), e deve essere da questi firmata digitalmente.

La domanda di iscrizione o deposito, ovvero la distinta ComUnica, deve essere firmata digitalmente. Questo vale  anche per l’intermediario. Quando? Nel caso in cui, come domicilio elettronico della pratica, venga indicata la casella PEC di posta elettronica certificata dell’intermediario stesso