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Ammortizzatori Sociali INPS

Ammortizzatori sociali: riordino INPS

Ammortizzatori sociali: con il messaggio n. 1282 del 21 marzo 2022, l’INPS fornisce chiarimenti. Nella fattispecie, l’Inps offre indicazioni sul riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsto dalla Legge di Bilancio 2022. Con il suo intervento, inoltre, chiarisce quale sia il massimale unico dei trattamenti di integrazione salariale decorrenti dall’anno in corso.

L’argomento in trattazione è stato già oggetto della circolare n. 18/2022 alla quale si rinvia per un maggiore approfondimento normativo nel mentre, con il messaggio in commento, si chiariscono gli aspetti inerenti all’operatività della disposizione di legge.

Decontribuzione INPS legge di bilancio 2022

Ammortizzatori sociali: nuova legge di Bilancio

Le nuove disposizioni della Legge di Bilancio prevedono, per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, il superamento dei previsti due massimali per fasce retributive, attraverso l’introduzione di un unico massimale annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, che prescinde dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori.

Come precisato nella richiamata circolare n.18/2022, i principi di carattere generale attinenti agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e oggetto di riordino producono effetti sulle richieste di trattamenti decorrenti dal 1° gennaio 2022, mentre non sono applicabili a richieste aventi ad oggetto periodi plurimensili, a cavallo degli anni 2021-2022, in cui la riduzione/sospensione dell’attività lavorativa sia iniziata nel corso dell’anno 2021, ancorché successivamente proseguita nel 2022.

La Legge di Bilancio 2022 introduce un’altra novità, prevedendo che, per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, l’assegno di integrazione salariale sia riconosciuto dal FIS per un massimo di 13 settimane in un biennio mobile, per i datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e per 26 settimane in un biennio mobile, per i datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti.

Cassa integrazione straordinaria anti covid

Limiti temporali e casi di sospensione

Il calcolo di detti limiti temporali deve essere effettuato prendendo in considerazione le singole giornate di sospensione del lavoro e considerando come usufruita una intera settimana solo allorché la contrazione del lavoro abbia interessato 6 o 5 giorni, a seconda dell’orario contrattuale previsto in azienda.

Nei casi di sospensione o riduzione dell’attività produttiva, l’impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU). Non solo. Deve comunicare anche alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile e il numero dei lavoratori interessati.

Ai fini della comunicazione preventiva ai sindacati, opera il criterio della prossimità territoriale. Pertanto, laddove le sospensioni/riduzioni riguardino unità produttive ubicate in più Regioni, devono essere prodotte distinte comunicazioni. Riguardo ai licenziamenti, infine, posso essere effettuati licenziamenti individuali o individuali plurimi. Parliamo sempre di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo in Unità produttive non interessate da trattamenti di integrazione salariale.