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Foglio legale: alcune sentenze parte seconda

Foglio Legale parte seconda. Un riepilogo veloce di alcune recenti sentenze che riguardano direttamente o indirettamente il mondo del lavoro.

IL FALLITO NON PUO’ CONTESTARE L’OMESSA NOTIFICA DELL’ATTO IMPOSITIVO ALL’EX AMMINISTRATORE. CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA N. 26506 DEL 30 SETTEMBRE 2021

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.26506 del 30/09/2021, ha statuito che il diritto di difesa dell’ex amministratore fallito può avere luogo esclusivamente se il curatore è inerte. Il caso di specie riguarda un ex amministratore di una SRL, poi fallita, che lamentava un vizio di notifica degli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate per maggiori importi dovuti a fini Irap e Iva indirizzati e notificati ritualmente al solo al curatore del Fallimento.

In particolare, il contribuente contestava la mancata notifica in proprio favore, quale ex rappresentante legale della società, sostenendo che sussistesse, in proposito, una fattispecie di litisconsorzio necessario. Che i presupposti della pretesa fiscale, si erano determinati in anticipo rispetto alla declaratoria fallimentare mentre la notifica degli atti impositivi era avvenuta posteriormente ad essa.

Ex adverso, con l’ordinanza de qua, i Giudici di Piazza Cavour hanno rigettato in toto le doglianze dell’ex amministratore. Hanno evidenziato come il contribuente, persona fisica, che resti esposto ai riflessi, anche sanzionatori, conseguenti alla definitività dell’atto impositivo notificato, come nella specie, al curatore successivamente alla dichiarazione di fallimento, è abilitato a impugnare gli atti esclusivamente in via eccezionale.

Sentenze Cassazione periodo Ottobre Novembre 2021

Foglio Legale parte seconda, maggiori dettagli

Per gli Ermellini, infatti, l’esercizio del diritto di difesa del contribuente è infatti condizionato all’inerzia degli organi della procedura fallimentare. Tuttavia nel caso in esame, nessuna inerzia era stata specificamente allegata ovvero provata, anzi, non era in alcun modo configurabile, avendo il curatore impugnato gli avvisi notificatigli.

Per la S.C., viene affermato il seguente principio di diritto: “In tema di fallimento di società di capitali, qualora il curatore non rimanga inerte, bensì impugni l’atto impositivo inerente a crediti tributari i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente, non consta alcun residuo interesse del fallito a dolersi dell’omessa notifica dell’avviso di accertamento al fine di contestarlo”.

RIENTRO IN SERVIZIO, RISULTANTE DA ALTRA ATTIVITÀ SVOLTA DURANTE IL PERIODO DI MALATTIA, MOTIVA IL LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA N. 26709 DEL 1° OTTOBRE 2021.

La Corte di Cassazione, ordinanza n° 26709 del 1° ottobre 2021 ha (ri)statuito che sono due le ipotesi in cui lo svolgimento di altra attività da parte del dipendente assente per malattia possono comportare licenziamento per giusta causa in relazione alla violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) e degli specifichi obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà (artt. 2104 e 2105 c.c.).

La prima ipotesi si sostanzia laddove tale attività esterna sia di per sé sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia, dimostrando quindi, una simulazione fraudolenta. Parimenti, il recesso del datore di lavoro è ugualmente legittimo e sorretto da giusta causa qualora tale attività esterna, valutata con giudizio ex ante in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare/ritardare anche solo potenzialmente la guarigione e/o il rientro in servizio.

Il caso esaminato riguarda il licenziamento intimato dal datore di lavoro al lavoratore subordinato per aver tenuto, durante il periodo di malattia, uno stile di vita non compatibile (spostamento di pesanti sacchetti di terriccio) con la patologia (lombosciatalgia acuta) che lo affliggeva e idoneo a pregiudicarne il rientro a lavoro.

In linea con il Tribunale prima e con la Corte distrettuale poi, in forza delle conclusioni rassegnate dal CTU, gli Ermellini si sono pronunciati a favore della legittimità del licenziamento, essendosi il lavoratore sottoposto a sforzi tali da ritardare -anche solo potenzialmente- il rientro in servizio. Assoluta irrilevanza è stata conferita alla tempestiva ripresa del lavoro alla scadenza del periodo di malattia.

LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL DIPENDENTE PER LA PUBBLICAZIONE SULLA PAGINA PERSONALE FACEBOOK DI COMMENTI OFFENSIVI NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO. CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 27939 DEL 13 OTTOBRE 2021

La Corte di Cassazione, sentenza n. 27939 del 13 ottobre 2021, statuisce la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato a causa della grave insubordinazione del dipendente, manifestata attraverso commenti ingiuriosi nei confronti dei vertici aziendali. Nel caso in oggetto, il lavoratore impugnava il licenziamento disciplinare irrogato a causa della pubblicazione di un commento nella sua pagina personale Facebook, ritenuto offensivo e sprezzante nei confronti dei suoi superiori e dei vertici aziendali.

I Giudici di merito rigettavano il ricorso del dipendente, ritenendo che la sua condotta rappresentasse una grave insubordinazione dalla quale era derivata una lesione irrimediabile del vincolo fiduciario posto alla base del rapporto di lavoro, anche in considerazione delle mansioni svolte dal dipendente in azienda, da cui sarebbe scaturita la decisione del datore di lavoro di comminare la massima sanzione, quella del licenziamento. Contro la decisione della Corte d’Appello, il lavoratore ricorreva in Cassazione.

La Suprema Corte, confermando la sentenza della Corte d’Appello, afferma che la condotta tenuta dal ricorrente rappresenta la manifestazione di una grave insubordinazione. A tal proposito i Giudici di legittimità sottolineano che la nozione di insubordinazione deve essere intesa in senso ampio, non quindi come il mero rifiuto del lavoratore di svolgere le proprie mansioni, ma come la condotta capace di pregiudicare la corretta esecuzione ed il regolare svolgimento della prestazione lavorativa sulla base delle direttive impartite dal datore di lavoro.

Licenziamento per pagina facebook personale

Foglio Legale parte seconda, commenti e conclusioni su Facebook

Orbene, i commenti e le critiche resi oltre l’obbligo di correttezza dei modi, rappresentano un potenziale pregiudizio per l’ordine aziendale, che trova il suo fondamento anche nel ruolo autorevole dei suoi dirigenti, minato, nel caso in oggetto, dalle parole ingiuriose utilizzate dal lavoratore. Non rappresenta valido motivo di contestazione il fatto che il commento fosse destinato alla comunicazione riservata con i propri conoscenti e quindi non avesse alcun valore denigratorio.

Infatti, nel caso in esame, non sono applicabili i principi di libertà e segretezza della corrispondenza privata contenuti nell’art. 15 della Costituzione, in quanto le esigenze di tutela costituzionalmente garantite possono essere estese ai messaggi inviati in chat private, i cui contenuti sono destinati esclusivamente agli iscritti ad esse, ma non ai commenti pubblicati attraverso la pagina Facebook personale, mezzo idoneo, a parere della Corte, a determinare la diffusione del messaggio tra un gruppo indeterminato di persone. Foglio Legale parte seconda si esaurisce qui, alla prossima.