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Contratto Di Espansione: Profili Normativi E Istruzioni Operative

Contratto di espansione: profili normativi e istruzioni operative

L’Inps, con la circolare n° 98 del 3 settembre 2020, illustra i profili normativi e le istruzioni operative del contratto di espansione.
Con la circolare n. 98, l’INPS ha illustrato i principali aspetti normativi ed operativi relativi al contratto di espansione, previsto dall’art. 41 del D.Lgs. n. 148/2015. L’intervento straordinario di integrazione salariale previsto dal suddetto articolo è stato introdotto in via sperimentale per gli anni 2019 e 2020 dal D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019, che novellando il contenuto dell’art. 41 ha aggiunto questo ulteriore istituto al novero degli ammortizzatori sociali.

Il contratto di espansione è rivolto alle imprese con un organico superiore a 1000 unità che presentino la necessità di intraprendere percorsi di reindustrializzazione o riorganizzazione definiti per perseguire lo sviluppo tecnologico e l’impiego più razionale delle competenze dell’organico in forza, che prevedano allo stesso tempo l’assunzione di nuove professionalità.

Per l’accesso all’integrazione salariale è necessario che l’impresa avvii una procedura di consultazione sindacale finalizzata a stipulare il contratto di espansione, che dovrà essere poi sottoscritto non solo dalle OO.SS. più rappresentative a livello nazionale (o in alternativa dalle RSA o RSU), ma anche dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Natura dell’integrazione salariale

In merito alla natura dell’integrazione salariale, l’ente di previdenza afferma che per la posizione dell’art. 41 all’interno del Capo III del D.Lgs. n. 148/2015, relativo alle integrazioni salariali straordinarie, il nuovo istituto è riconducibile alla CIGS ed in particolare alla causale della riorganizzazione aziendale prevista dall’art. 21 del D.Lgs. n. 148/2015, per tale motivo si ritengono applicabili le regole vigenti per la CIGS, con alcune particolarità.

Infatti, ai sensi dell’art. 41 comma 3 la durata massima dell’intervento di integrazione salariale per i contratti di espansione è pari a 18 mesi anche non continuativi, ma in ogni caso il periodo di integrazione salariale non è computabile all’interno del quinquennio mobile, determinando in questo modo una deroga ai principi stabiliti dagli artt. 4 e 22 del D.Lgs. n 148/2015, relativi alla durata complessiva degli interventi di integrazione salariale.

Benché il periodo non sia utile per il calcolo del limite massimo di fruizione degli ammortizzatori sociali nel quinquennio mobile, è invece considerato utile per il calcolo delle settimane di fruizione delle integrazioni salariali, necessario a determinare l’aliquota applicabile per il versamento del contributo addizionale.

Infatti, anche ai contratti di espansione si applica l’obbligo del versamento della contribuzione addizionale prevista dall’art. 5 del D.Lgs. n. 148/2015, pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro prestate sino al limite di 52 settimane nel quinquennio mobile, al 12% oltre il limite di 52 e sino a 104 settimane, ed al 15% oltre il limite di 104 settimane.

INPS e integrazione dei salari

Pagamento diretto delle prestazioni

Dal punto di vista operativo nel documento di prassi l’INPS comunica l’istituzione di un nuovo codice evento per il pagamento diretto delle prestazioni, cioè il codice “190 – Cont. Solid. Espansivi art. 41 C3 (Sost. Da Cont. Di Espansione ex L. 58/19)”, la procedura informatica per la gestione dei pagamenti diretti è stata quindi implementata per la liquidazione delle somme dovute e collegate al nuovo codice evento.

Per il conguaglio delle prestazioni che invece siano anticipate dal datore di lavoro è stato istituto il codice “L046” da utilizzare nel flusso UniEMens, avente il significato di “Conguaglio CIGS per aziende art. 41 D.lgs. n. 148/2015 (contratto espansione)”, mentre per quanto riguarda il contributo addizionale, l’esposizione degli importi dovuti dovrà avvenire utilizzando il nuovo codice causale “E602”, avente il significato di “Ctr. Addizionale CIG Straordinaria D.lgs 148/2015 art. 41 (contratto espansione)”.

Infine, l’INPS ha specificato che per tutti gli eventi riconducibili alla fattispecie prevista dall’art. 41 gestiti con il sistema del cosiddetto “Ticket”, le aziende dovranno indicare all’interno del flusso mensile UniEMens il codice evento “CSR – Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria Richiesta”, sia in caso di Cassa Integrazione richiesta e non ancora autorizzata dall’ente di previdenza, sia in seguito all’autorizzazione, inoltre, le stesse dovranno indicare all’interno del campo <TipoEventoCIG> il codice “T”.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n° 50 del 7 settembre 2020, ha fornito i chiarimenti ed istituito il codice tributo per le ritenute d’acconto non operate.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.50 del 07/09/2020, ha istituito il codice tributo “4050” per il versamento da parte dei lavoratori autonomi, tramite modello F24, delle ritenute d’acconto non operate dai sostituti d’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23.

Le ritenute non operate

Fra le misure del provvedimento emanato per fronteggiare l’emergenza sanitaria, è stata infatti prevista la possibilità per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro, nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 17 marzo 2020, di non assoggettare a ritenuta d’acconto i ricavi e i compensi percepiti tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020, a condizione di non aver sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

La cronologia delle disposizioni
I versamenti delle ritenute, ai sensi di quanto disposto dal successivo D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, potevano essere effettuati entro il 16 settembre 2020 in un’unica soluzione oppure mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro tale data, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Versamenti ritenute Inps per i lavoratori dipendenti

D.L.14 agosto 2020, n. 104

Il D.L.14 agosto 2020, n. 104, ha poi previsto che i versamenti possono essere effettuati con le stesse modalità anche per un importo pari al 50 per cento delle somme oggetto di sospensione. Il versamento del restante 50 per cento delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

La compilazione del mod. F24
Per la compilazione del modello F24, la risoluzione equa, ha previsto le seguenti modalità:

  • il suddetto codice tributo “4050” è esposto nella sezione “Erario” del modello;
  • le somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, come di consueto;
  • nel campo “Anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce la ritenuta, nel formato “AAAA”;
  • nel campo “Rateazione/regione/prov./mese rif.” Vanno indicate le informazioni relative all’eventuale rateazione del pagamento, nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate; in caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”.

Le nuove scadenze

Da ultimo, l’articolo 97 del decreto 14 agosto 2020, n. 104, rubricato “Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi”, al comma 1 ha stabilito che “I versamenti di cui agli articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono [recte, potevano] essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50 per cento delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

Il versamento del restante 50 per cento delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021″.
Per approfondire è possibile trovare ulteriori notizie per gli approfondimenti del caso, collegandosi al seguente link

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