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Cause di lavoro: stop rito differenziato, controversie per licenziamento con priorità, spazio alla negoziazione.
Cause di lavoro: dal primo Marzo nuove regole. Stop rito differenziato, controversie per licenziamento con priorità, spazio alla negoziazione. L’entrata in vigore delle nuove norme sulle cause di lavoro entra dal 1° marzo in vigore. La Riforma Cartabia introduce due novità sostanziali.
- La prima è che tutte le cause che hanno ad oggetto un licenziamento sono unificate e sparisce la differenziazione sul numero di dipendenti (più o meno di 15) e sulla data di assunzione (prima o dopo il Jobs act). Ma è solo il rito processuale che viene unificato in ottica di semplificazione, mentre continua a essere previsto il reintegro a fronte di licenziamenti illegittimi rispetto all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.
- La seconda novità importante è che proprio in questi casi il rito viene anche velocizzato, nel senso che le cause di lavoro in cui si chiede il reintegro hanno la priorità. Vediamo tutto.
Indice
- Priorità per le cause di licenziamento
- Rito ordinario per tutti i licenziamenti
- Lavoro: altre novità dal 1° marzo
- Controversie di lavoro: il nuovo rito
A stabilire l’entrata in vigore delle nuove regole dal primo marzo 2023 è la Legge di Bilancio. Le novità che si applicheranno da questa data sono contenute in un’altra disposizione legislativa, la Riforma Cartabia (legge 149/2022). Il testo originario prevedeva in realtà l’entrata in vigore a giugno 2023, mentre la Manovra anticipa la data al 28 febbraio.
Causa di lavoro, priorità per le cause di licenziamento
Riforma della giustizia tributaria Licenziamenti: reintegro più veloce sul posto di lavoro. Viene riformulato l’articolo 441-bis sulle controversie in materia di licenziamento. «La trattazione e la decisione delle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei licenziamenti nelle quali è proposta domanda di reintegrazione nel posto di lavoro – si legge – hanno carattere prioritario rispetto alle altre pendenti sul ruolo del giudice, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto». Il giudice può ridurre i termini del procedimento fino alla metà, prevedere un calendario di udienze ravvicinate, unire la fase istruttoria e quella decisoria. Queste regole riguardano tutti i gradi di giudizio.
Rito ordinario per tutti i licenziamenti
Viene anche unificato il rito: sono abrogati i commi da 48 a 68 dell’articolo 1 della legge 12/1992, che prevedevano il cosiddetto rito abbreviato per le cause di impugnazione dei licenziamenti da parte di lavoratori protetti dall’articolo 18 della legge 300/1970. Quindi, tutte le cause di impugnazione dei licenziamenti seguiranno il rito ordinario. Che, però, è stato velocizzato stabilendo il carattere prioritario delle controversie. Ricordiamo che, dopo le diverse riforme del lavoro che si sono succedute negli anni (in primis, la sopra citata Riforma Fornero, e il Jobs Act), l’articolo 18, quindi il reintegro per legge, vale solo per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 occupati in aziende con almeno 15 dipendenti. Oppure, per tutti, nel caso di licenziamento discriminatorio.
Cause di Lavoro: altre novità dal 1° marzo
Ci sono poi provvedimenti più specifici, eccoli di seguito.
• Licenziamenti ritorsivi: il lavoratore può scegliere se fare ricorso con il rito ordinario oppure se attivare i riti speciali. La scelta fra le due opzione è definitiva, non si può «agire successivamente in giudizio con rito diverso per quella stessa domanda».
• Licenziamenti dei soci di cooperative: il giudice del lavoro diventa competente a decidere sia sull’impugnazione del licenziamento sia sulle questioni relative al rapporto associativo eventualmente proposte. E decide sul rapporto di lavoro e su quello associativo anche nei casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro deriva dalla cessazione del rapporto associativo.
• Negoziazione assistita: questo strumento, che prevede una procedura conciliatoria fra le parti (senza andare in Tribunale), è utilizzabile anche nelle controversie di lavoro.