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Fatture elettroniche: dall’Agenzia delle Entrate le regole tecniche aggiornate per emissione e ricezione.
Fatture elettroniche: dall’Agenzia delle Entrate le regole tecniche aggiornate per emissione e ricezione. L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 24.11.2022 n. 433608, ha ulteriormente definito le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio (id: SdI), nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1 del D.lgs. n. 127 del 5 agosto 2015.
Le regole aggiornate
Con il provvedimento in essere, risultano pienamente aggiornate le indicazioni sulla fatturazione elettronica fornite con il precedente provvedimento del 30 aprile 2018, che, pertanto, viene integralmente sostituito, al fine di recepire le disposizioni dell’art. 14 del DL n. 124/2019, secondo il quale viene stabilito che i file delle fatture elettroniche acquisiti sono memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:
- dalla Guardia di Finanza nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria;
- dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali e le previsioni
- contenute nel parere n. 454/2021 del Garante per la protezione dei dati personali.
La memorizzazione dei dati
In particolare, con riguardo alla memorizzazione dei dati delle e-fatture, viene stabilito che:
- l’Agenzia delle Entrate memorizza e utilizza, insieme alla Guardia di Finanza, i file xml delle fatture elettroniche per le sole attività istruttorie puntuali, previa richiesta di esibizione della documentazione secondo la normativa vigente;
- restano confermati gli effetti giuridici previsti dalla normativa vigente in caso di inottemperanza da parte dei contribuenti, nei tempi stabiliti, alle richieste di esibizione ricevute.
- i suddetti file di dati sono inoltre resi disponibili in caso di indagini penali ovvero su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
Fatture elettroniche: il regime sanzionatorio
Nel ribadire l’applicabilità delle disposizioni normative vigenti in ambito sanzionatorio, accertativo ed eventualmente penale nel caso di mancata risposta ovvero rifiuto, da parte del soggetto sottoposto al controllo, alla richiesta di esibizione con riferimento alle fatture elettroniche tra operatori economici, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che vengono memorizzati nella banca dati fattura integrati, da utilizzare per lo svolgimento delle attività di analisi del rischio di evasione, elusione e frode fiscale, di promozione dell’adempimento spontaneo e di controllo ai fini fiscali anche il metodo di pagamento e, con esclusione delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali e delle fatture emesse da cedenti/prestatori che operano nell’ambito del settore legale, e la descrizione dell’operazione, ossia natura, quantità e qualità dei beni ceduti e dei servizi prestati.
Con particolare riguardo alle fatture emesse da cedenti/prestatori che operano nell’ambito del settore legale, data la potenziale particolare delicatezza delle informazioni che possono essere contenute nella descrizione dell’operazione, al fine di garantire l’inintelligibilità delle stesse nella banca dati dei file xml delle fatture elettroniche, tali informazioni delle suddette fatture, individuate in base al codice ATECO del cedente/prestatore, vengono memorizzate in modalità cifrata.
Nuovi Servizi
Inoltre, l’Amministrazione Finanziaria, al fine di ampliare e migliorare la gamma dei servizi relativi alla Fatturazione Elettronica, ha messo a disposizione degli operatori economici, anche per dar seguito alle richieste provenienti dalle associazioni di categoria, nuovi servizi in cooperazione applicativa per un colloquio automatico tra sistemi informatici, per consentire download e upload massivi dei dati relativi ai file delle fatture elettroniche, dei corrispettivi, nonché degli elenchi messi a disposizione al fine del pagamento dell’imposta di bollo.
L’indirizzo di trasmissione abituale. Infine, l’Agenzia delle Entrate, allo scopo di limitare ulteriormente il fenomeno delle false fatturazioni, ha implementato il servizio di censimento del canale abituale per la trasmissione delle Fatture Elettroniche, mediante il quale, i soggetti passivi IVA o i loro delegati o incaricati possono inserire, visualizzare, aggiornare e eliminare l’informazione relativa al/ai canale/i di trasmissione abitualmente utilizzati per la trasmissione della fattura elettronica.