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Novità INPS introdotte dalla legge di bilancio in materia di prestazioni di lavoro occasionale
Novità INPS introdotte dalla legge di bilancio in materia di prestazioni di lavoro occasionale. Con la circolare n. 6 del 19 gennaio 2023, l’INPS fornisce un riepilogo della normativa relativa alle prestazioni di lavoro occasionale, alla luce delle novità introdotte dall’art. 1, commi 342 e 343, della legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023). Come noto, era già possibile utilizzare prestazioni di lavoro occasionale attraverso i due strumenti del Libretto Famiglia e del Contratto di prestazione occasionale.
Il primo, utilizzabile in principio dalle persone fisiche che, non nell’esercizio di attività professionale o d’impresa, avessero la necessità di servirsi di prestazioni lavorative per lo svolgimento di piccoli lavori domestici, lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione, oppure per l’assistenza domiciliare a bambini, anziani e disabili, oppure per l’insegnamento privato supplementare, ha visto l’estensione del suo utilizzo anche da parte delle società sportive di cui alla legge n. 91/1981, per le prestazioni occasionali rese dagli steward, per le attività di cui al decreto del Ministro dell’Interno 8 agosto 2007, successivamente sostituito dal decreto del Ministro dell’Interno 13 agosto 2019.
Novità INPS: prestazioni di lavoro occasionale
Il secondo utilizzabile da professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata, e Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001.
La Legge di bilancio 2023 ha introdotto rilevanti novità, all’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017, relativo al limite di compenso economico per ciascun prestatore e per ciascun utilizzatore.
In particolare, con le modifiche introdotte dalla Legge n. 197/2022 viene esteso l’importo massimo erogabile per anno civile dall’utilizzatore alla totalità dei prestatori di cui si avvale. Questa viene elevato dal 1° gennaio 2023 da 5.000 euro a 10.000,00 euro. Restano fermi gli altri limiti di compenso previsti dall’art. 54-bis e relativi a ciascun prestatore con riferimento alla totalità degli utilizzatori (5.000,00 euro) e complessivamente ad ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore (2.500,00 euro).
Tali limiti sono applicabili anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice Ateco 2007 93.29.1.
Per quanto riguarda il contratto di prestazione occasionale, inoltre, la Legge di Bilancio ha introdotto un’ulteriore novità, elevando il limite dimensionale di accesso a questa tipologia di contratto, consentendone l’uso a tutti gli utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze fino a dieci dipendenti a tempo indeterminato, contro il limite previgente di cinque dipendenti a tempo indeterminato.
Limite applicabile alle prestazioni
Tale limite, applicabile anche alle aziende alberghiere ed alle strutture ricettive del settore turismo, resta escluso, e quindi non applicabile, per le pubbliche Amministrazioni e per le società sportive per le prestazioni rese dagli steward per le attività di cui al decreto del Ministro dell’Interno 8 agosto 2007. Con la Legge di bilancio, inoltre, viene modificato anche il particolare regime preesistente applicabile alle aziende alberghiere ed alle strutture ricettive.
Infatti, tali soggetti potranno stipulare contratti di prestazione occasionale anche con lavoratori non appartenenti alle categorie indicate al comma 8 dell’art. 54-bis, fermo restando il limite dimensionale precedentemente indicato. Infine, la legge n. 197/2022 ha introdotto il divieto di utilizzo del contratto di prestazione occasionale nel settore dell’agricoltura. Pertanto, le aziende che abbiano già provveduto a versare le somme corrispondenti, ma non le abbiano ancora utilizzate, ne potranno chiedere il rimborso.
Per il biennio 2023 – 2024, sarà possibile l’utilizzo di prestazioni occasionali nella forma semplificata indicata dai commi 344 e 354. Chiaramente, per questo, però, saranno fornite indicazioni operative con successiva circolare.