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Cassa Integrazione Straordinaria Anti Covid

Tutto sulla Cassa Integrazione Straordinaria

La cassa integrazione straordinaria è un ammortizzatore sociale che eroga l’INPS al fine di integrare e/o sostituire la retribuzione quei lavoratori assunti da aziende le quali si trovano ad affrontare situazioni di crisi, riorganizzazione dell’azienda o contratti di solidarietà.

Lo scopo della cassa straordinaria è quello di garantire al lavoratore, che è stato costretto alla sospensione o alla riduzione del lavoro, un adeguato sostegno economico in base al riconoscimento di una parte di retribuzione. Questo tipo di sostegno economico al reddito concesso solo in casi eccezionali. Attualmente in Italia sono presenti 3 tipi di cassa integrazione che possono essere attivati in base alla tipologia dell’impresa.

  • Cassa Integrazione Ordinaria, rivolta ai dipendenti del settore industriale; può essere richiesta durante i periodi temporanei e transitori di particolare riduzione o sospensione dell’attività produttiva non causati dal datore di lavoro (CIGO);
  • Cassa Integrazione in Deroga, ovvero quell’integrazione salariale a favore delle imprese che non possono ricorrere agli strumenti ordinari (CIGS e CIGO) ;
  • Cassa Integrazione Straordinaria, richiesta per affrontare e sostenere eventi aziendali strutturali (CIGS).

Come anticipato in precedenza, la cassa integrazione straordinaria altro non è che una prestazione economica garantita dall’INPS per sostituire o integrare il compenso dei dipendenti assunti da imprese che vivono una situazione di difficoltà economica.

Dopo aver presentato la domanda per usufruire della cassa integrazione straordinaria, è previsto che l’orario di lavoro venga sospeso o ridotto entro 30 giorni. I dipendenti che si trovano in cassa integrazione straordinaria hanno il diritto di percepire un sussidio pari all’80% della retribuzione gli sarebbe spettata in base alle ore di lavoro non effettuate.

Tipologie di cassa integrazione disponibili in Italia

La cassa integrazione può essere concessa per tre motivi specifici:

  • riorganizzazione, conversione o ristrutturazione aziendale;
  • crisi aziendale, tranne nei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda;
  • contratti di solidarietà di tipo A.

Ma qual è la durata della Cassa Straordinaria? Nel caso di cassa integrazione concessa per riorganizzazione, per ogni unità produttiva la massima durata è di 24 mesi in un quinquennio mobile.

Invece per le imprese che affrontano un piano di risanamento o una crisi aziendale il sussidio straordinario di integrazione salariale può essere erogato, per ciascuna unità produttiva, per la durata di 12 mesi nell’arco di 5 anni.

Quando invece sono stati stipulati contratti di solidarietà si può beneficiare della cassa integrazione straordinaria per un massimmo di 24 mesi in un quinquennio mobile. In questo caso però il limite può prolungarsi fino a 36 mesi se l’impresa non utilizza già la Cassa Integrazione Guadagno Ordinaria o altre causali.

È possibile prorogare la cassa Integrazione straordinaria per 6, 9 o 12 mesi solo se dopo la cessazione dell’attività produttiva dell’azienda viene a manifestarsi una reale possibilità di cessione o assorbimento del personale presso una nuova azienda. Inoltre, possono essere prorogati altri 12 mesi nel caso di aree industriali di crisi complessa.

Inps cassa integrazione straordinaria

A quali aziende spetta?

Solo alcuni tipi di aziende possono presentare la domanda per la Cassa Straordinaria e sono suddivisibili in tre tipologie. La prima tipologia comprende tutte le aziende che hanno a proprio carico più di 15 dipendenti e che rientrano nelle seguenti categorie:

  • industriali, comprese quelle edili e affini;
  • artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell’attività dell’impresa;
  • appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attività;
  • aziende appaltatrici di servizi di pulizia che subiscono una riduzione di quantità di lavoro in conseguenza della riduzione delle attività dell’azienda appaltante;
  • imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario;
  • istituti di vigilanza;
  • imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi.

Nella seconda tipologia rientrano le imprese che abbiano occupato in media più di 50 dipendenti (inclusi dirigenti e apprendisti) durante il semestre precedente la presentazione della domanda e che siano:

  • imprese esercenti attività commerciali, inclusa la logistica;
  • agenzie di viaggio e turismo, inclusi gli operatori turistici.

Nella terza ed ultima tipologia invece sono racchiuse quelle imprese che possono usufruire del sussidio indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati:

  • imprese del trasporto aereo e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale;
  • movimenti politici e partiti con le loro articolazioni e sezioni territoriali, nei limiti di spesa definiti annualmente.

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