NUOVE INDICAZIONI IN MERITO ALLA CORRETTA LIQUIDAZIONE IN BUSTA PAGA DELL’INDENNITÀ DI CONGEDO PARENTALE. INPS –…
Utile a sapersi… utile a saper fare
In vista delle riforme d Governo complementari ai progetti del PNRR, nella relazione finale della “Commissione interministeriale per la riforma della giustizia tributaria”, pubblicata nei giorni scorsi, sono indicate le attuali criticità nel processo tributario.
Sono indicate, altresì, le proposte di riforma per migliorare la qualità della risposta giudiziaria e l’efficienza del sistema, riducendone i tempi. In particolare, si focalizza sul contenzioso tributario e sulla mediazione tributaria, con proposte migliorative che producano un effetto deflattivo su tali strumenti.
La possibile soluzione di riforma che meglio emerge è il riconoscimento normativo del diritto del contribuente al contraddittori con il dovuto inserimento della norma nello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212/2000), per assicurare la sua applicazione da parte degli enti impositivi non statali, quindi, consentire all’interessato di anticipare la sua “difesa” e all’autorità fiscale di conoscere elementi di fatto e/o di diritto che assicurano un più fondato e legittimo esercizio del potere impositivo. Una seconda proposta vede l’esclusione dall’invito obbligatorio per gli avvisi di accertamento parziale fondati su dati in anagrafe tributaria.
Si evidenzia anche l’intervento sull’inammissibilità dell’impugnazione degli estratti di ruolo. Intervento che si rende necessario per la spropositata mole di controversie legate a questo tema, con la conseguente generazione di ingenti costi gestionali e amministrativi.
Ferma restando l’impugnabilità della cartella, la relazione si sofferma sulla natura dell’estratto, che non costituisce atto di riscossione e non contiene nessuna pretesa esattiva né impositiva: da qui la proposta prevede di non impugnabilità, garantendo comunque i diritti dei debitori di impugnare il primo atto di riscossione notificato.
Prestazione occasionale: come compilare la ricevuta?
In caso di svolgimento di attività di lavoro autonomo occasionale, saper compilare correttamente e comprendere l’importanza della ricevuta da rilasciare al committente è un elemento imprescindibile.
Questa assolve infatti l’importante funzione di quietanza di pagamento per il committente e di certificazione del compenso percepito dal lavoratore. Vediamo dunque i passaggi fondamentali per compilare la ricevuta relativa allo svolgimento di un’attività di lavoro autonomo occasionale, disciplinano dall’articolo 2222 del c.c., con riferimento al contratto di opera.
Lavoro autonomo occasionale
Prima di tutto sembra utile chiarire che, per lavoratore autonomo occasionale si intende il soggetto che si obbliga a compiere, dietro corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio senza vincolo di subordinazione, né potere di coordinamento del committente ed in via del tutto occasionale. Per lo svolgimento di prestazioni di questo tipo non si ha bisogno di aprire la partita IVA, obbligatoria invece, eventualmente beneficiando del regime forfettario, in caso di abitualità, professionalità, continuità e coordinazione.
Ricevuta per lavoro autonomo occasionale
La ricevuta per lavoro autonomo occasionale deve essere rilasciata al committente al momento del pagamento del compenso. In questo modo il cliente avrà in mano un documento che certifica di aver pagato quella prestazione. Nel compilare la ricevuta per prestazione occasionale, il lavoratore autonomo deve prestare attenzione ai seguenti campi:
-
- numero progressivo annuale di emissione, che identifichi inequivocabilmente il documento;
- data della ricevuta che deve corrispondere a quella in cui si è ricevuto il pagamento del corrispettivo;
- dati anagrafici del prestatore e del committente, comprensivi di codice fiscale, indirizzo di residenza ed eventuale numero di partita IVA del committente;
- descrizione dell’attività svolta, possibilmente indicando anche i giorni e l’orario in cui la prestazione è stata effettuata;
- corrispettivo lordo, ovvero l’importo concordato tra committente e prestatore per l’esecuzione della prestazione di lavoro autonomo occasionale;
- ritenuta d’acconto (20%) sul corrispettivo lordo e sugli eventuali rimborsi da parte del committente che svolge ruolo di sostituto di imposta (non dovuta in caso di committenti soggetti privati o soggetti aventi residenza o sede fuori dal territorio nazionale);
- corrispettivo netto, pari alla differenza tra il corrispettivo lordo e l’eventuale ritenuta di acconto (l’importo che deve essere preso in considerazione per la dichiarazione dei redditi è il corrispettivo lordo e la relativa ritenuta d’acconto);
- rimborsi spesa, se presenti. Tali spese rimborsate dal committente non potranno poi essere portare a deduzione del proprio reddito in dichiarazione dei redditi e non concorreranno a formare reddito per lavoratore occasionale (quindi, non dovranno essere assoggettate a ritenuta di acconto). In caso di rimborsi, tutti i documenti dovranno essere allegati alla ricevuta. Diversamente, se si tratta di rimborsi a forfait, questi costituiscono ulteriore compenso per il lavoratore e dovranno essere assoggettati a ritenuta di acconto;
- netto a pagare che si ottiene aggiungendo al compenso netto il valore degli eventuali rimborsi spesa documentati.
Ricevuta per prestazione occasionale
Sulla ricevuta per prestazione occasionale andrà poi, obbligatoriamente, apposta la marca da bollo da 2 euro qualora la prestazione superi la soglia dei 77,47 euro. In calce alla ricevuta devono infine essere riportate alcune indicazioni utili al committente, sia da un punto di vista fiscale che previdenziale:
- Operazione non soggetta a IVA a norma dell’articolo 5, comma 2, DPR n 633/72;
- Dichiarazione di non superamento soglia dei 5mila euro (diversamente il committente dovrà versare al lavoratore i contributi previdenziali alla Gestione separata INPS, secondo quanto previsto dall’articolo 44, comma 2, del DL n 269/03). Se la soglia è stata superata, tale indicazione non deve essere messa e bisognerà rilasciare al committente una comunicazione di superamento della soglia di 5.000 euro lordi.
Fac-simile ricevuta prestazione occasionale
Riportiamo di seguito un modello con tutte le voci indispensabili che è possibile seguire (copiare, incollare e completare) per compilare correttamente la propria ricevuta per prestazione di lavoro autonomo.
(Eventuale Marca bollo)
(Nome Cognome)
(Via n° Civico)
(c.a.p. e Città)
(Codice Fiscale)
(Luogo e data di nascita)
Spett.le (Nome Cliente)
(Via n° Civico)
(c.a.p. e Città)
(Partita IVA)
Rif…Nota n° X del …/…/…..
Il sottoscritto ________________________________________ dichiara di ricevere la somma lorda di euro ____________ (€ ________,00), di cui euro_______(€ ________,00) a titolo di rimborso spese per l’attività occasionale di collaborazione per______________________________________________________________________________________________________________________________________per un totale di ____ giorni.
Al suddetto importo lordo andrà detratta la ritenuta d’acconto (20%) pari a euro ___________________ (€ ______,00 ) per un corrispettivo netto pagato pari a euro (€ ______,00).
Corrispettivo lordo + €______________________
Ritenuta d’Acconto 20% – €______________________
Trattenuta INPS (al superamento dei 5.000 €) – €______________________
Importo netto = €______________________
Rimborsi spesa (Giustificativi intestati, viaggio, alloggio, vitto) + €______________________
Netto a pagare = €______________________
DICHIARA INOLTRE
sotto la propria responsabilità:
• che la prestazione resa alla ditta ha carattere del tutto occasionale, non svolgendo il sottoscritto prestazione di lavoro autonomo con carattere di abitualità;
• di non avere fruito nell’anno ai fini contributivi, della franchigia di € 5.000 prevista dall’art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269;
• di non essere soggetto al regime Iva a norma dell’ex art. 5, comma 2, D.P.R. 633/72.
Data
In fede
___________________________
FIRMA