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Indennità decreto sostegno: Pagati 2.400 euro e via libera alle nuove domande
Indennità decreto sostegno. A soli 15 giorni dal via libera dal governo Draghi al tanto atteso decreto a favore degli indennizzi alle categorie che sono state maggiormente coinvolte dalle limitazioni e dalle chiusure previste per arginare l’impatto della pandemia.
l’Inps ha già pagato la “una tantum” da 2.400 euro a tutti i lavoratori avente diritto poiché già beneficiari in precedenza delle indennità previste dal decreto approvato dal governo di Conte.
In totale si tratta di oltre 565 milioni di euro. I beneficiari di tali sostegni appartengono alle seguenti categorie:
- autonomi occasionali;
- lavoratori intermittenti;
- in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e i lavoratori stagionali;
- lavoratori stagionali dipendenti che appartengono ai settori diversi da quelli degli stabilimenti termali e del turismo;
- artisti dello spettacolo;
- lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- incaricati alle vendite a domicili.
Per coloro che riceveranno l’indennizzo tramite bonifico domiciliato in Posta, come previsto dal limite che la legge impone sugli importi in contanti, la somma verrà assegnata in tre bonifici da 800 euro.
Indennità decreto sostegno: le nuove domande
L’Inps ha comunicato che in questi giorni ha reso operativa, on line, la procedura per effettuare la domanda, da parte dei lavoratori delle suddette categorie, che devono presentarla per la prima volta.
A questi si aggiungono i lavoratori dei settori diversi dal turismo avente i requisiti necessari indicati dal comma 2 dell’art.10 del decreto ovvero: come espresso nella normativa, i lavoratori dipendenti stagionali degli stabilimenti termali e del settore del turismo che hanno involontariamente chiuso il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 22 marzo di quest’anno (data di entrata in vigore del decreto) e “che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di Naspi alla data di entrata in vigore del decreto”. Anche a questi sarà riconosciuta l’indennità decreto sostegno onnicomprensiva equivalente a 2.400 euro.
L’indennità decreto sostegno sarà riconosciuta anche “ai lavoratori in somministrazione, impiegati nelle imprese utilizzatrici che operano nel settore degli stabilimenti termali e del turismo. Che hanno involontariamente chiuso il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto ( 22 Marzo ).
Avente svolto prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di Naspi alla data di entrata in vigore del decreto”.
Regole generali per le indennità
Le indennità, non concorrenti alla formazione del reddito, non si possono cumulate tra loro, ma diversamente, sono cumulabili con l’ordinario assegno di invalidità.
La domanda va presentata entro il 30 aprile 2021 all’INPS secondo le indicazioni fornite dallo stesso Istituto previa apposita circolare.
Per il settore sportivo, sono previsti dall’art. 10 del Decreto Sostegni l’erogazione di 350 milioni alla società Sport e Salute del CONI che gestirà e riconoscerà ai collaboratori di enti, associazioni e società sportive una indennità calcolata in base ai compensi del 2019 ovvero:
- per compensi 2019 sopra i 10mila euro corrisponde una indennità di 3600 euro
- compensi 2019 tra 4mila e 10mila euro corrisponde una indennità di 2400 euro
- per compensi 2019 inferiori a 4mila euro corrisponde una indennità di 1200 euro
Le domande devono essere inviate sulla piattaforma telematica della società Sport e Salute spa. Solo da chi non ha mai beneficiato dei precedenti bonus previsti per i collaboratori sportivi dei decreti Cura Italia, Decreto Agosto e Decreto Ristori 2020.
L’indennità decreto sostegno non contribuisce alla formazione del reddito. Non può essere riconosciuta a tutti coloro che percepiscono altro reddito da lavoro o reddito di cittadinanza, reddito di emergenza e/o altre indennità emergenziali.