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Tfr In Busta Paga, Calcolo E Informazioni Utili

Tfr in busta paga, info utili

TFR in busta paga: tutte le informazioni sul Trattamento di Fine Rapporto

Comunemente viene chiamato TFR (o tfr in busta paga), l’acronimo che sta per trattamento di fine rapporto, ovvero il compenso economico che spetta al lavoratore subordinato nel momento della cessazione del rapporto di lavoro, qualsiasi sia motivo (dimissioni, licenziamento, o raggiungimento dell’età di pensionamento).

Il TFR è il compenso corrisposto in differita al momento della conclusione del rapporto di lavoro. In sostanza, è una specie di salario posticipato che si calcola in base a quote annuali.

Per definire quanto TFR ci concerne all’atto della cessazione del rapporto di lavoro basta semplicemente effettuare un calcolo.

Per determinare l’ammontare totale bisogna infatti sommare semplicemente la retribuzione annua e dividerla per 13,5. Tale valore va poi aggiornato ogni anno per via dell‘’indice di rivalutazione” stabilito in relazione al 75% dell’inflazione più 1,5% fisso.

Trattamento tfr di fine rapporto e liquidazione

Come si calcola il TFR?

La retribuzione base per calcolare il TFR è composta da tutti gli elementi di retribuzione, presenti in busta paga, aventi natura tipica e ripetitiva all’interno del rapporto di lavoro minimo contrattuale: straordinario fisso ripetitivo, aumenti periodici di anzianità, indennità di maneggio denaro, superminimi, premi presenza, maggiorazione turni, indennità per disagiata sede, valori convenzionali mensa, importi forfettari, cottimo, premi e partecipazioni, provvigioni, prestazioni retributive in natura, altre somme corrisposte e riconosciute a titolo non occasionale, esclusi i rimborsi spese.

Il calcolo del TFR si ottiene sommando per ogni anno di lavoro una quota uguale all’importo della retribuzione, dovuta per l’anno stesso, divisa poi per il coefficiente 13,5. L’importo progressivamente accumulato, escluso quello dell’anno, si rivaluta al 31 dicembre di ogni anno con un tasso fisso dell’1,5% più il 75% dell’aumento dell’indice Istat (inflazione) rilevato per il precedente anno.

Simuliamo un esempio pratico. Assumiamo il sig. Bianchi, lavoratore dipendente, in data’1 gennaio con uno stipendio annuo lordo di 20.000 euro. Al 31 dicembre il calcolo del suo TFR sarà:
20.000 euro: 13,5 = 1.481,48 euro (TFR alla conclusione del primo anno di lavoro).

Al 31 dicembre dell’anno successivo, si procederà nuovamente al calcolo. Ipotizziamo che il sig. Bianchi abbia percepito lo stesso stipendio e che la percentuale di aumento dell’indice Istat sia stata dell’1% rispetto all’anno precedente.

Quota annua = 25.000 euro: 13,5 = 1.851,85 euro
Rivalutazione = 1.481,48 x 2,25% [1,5% + 0,75% (1% x 75%)] = 33,33 euro
Totale accantonamento TFR in busta paga= 1.481,48 +1.481,48 + 33,33 = 2.996,29 euro

Definiamo l’importo calcolato come lordo, poiché maturato includendo anche le tasse dovute.

Tfr trattamento di fine rapporto e tassazione separata

TFR e tassazione separata

Il TFR è soggetto a una tassazione separata, ovvero che non si accumula alle imposte sul reddito, per questo motivo la somma totale è soggetta ad un trattamento fiscale particolare.

L’articolo 19 del Testo unico imposta sui redditi (TUIR) definisce le regole in merito alle indennità percepite dopo l’1 aprile 2008. Questa materia infatti è stata spesso soggetta a modifiche, e quindi non risulta semplice, a primo impatto, effettuare il calcolo delle imposte dovute all’erario.

Secondo la normativa attuale le quote di TFR maturate a partire dall’1 gennaio 2001 sono imponibili solamente in merito alla quota capitale, quindi senza considerare le rivalutazioni annuali, soggette a un’imposta sostitutiva (attualmente il 17%) versata al fisco anno per anno.

Generalmente, l’obbligo per il datore di lavoro di applicare la ritenuta ai fini fiscali insorge quando il TFR viene emesso al lavoratore. Ad ogni modo, la data dell’1 gennaio 2001 definisce un punto di riferimento.

Da quel momento, infatti, dobbiamo considerare che le somme maturate prima di tale data sono gestite in un particolare modo, mentre quelle maturate successivamente al 1 gennaio 2001 sono diversamente disciplinate.

Le quote maturate fino al 31 dicembre 2000 sono tassate per intero dal datore di lavoro. Le altre sono soggette solo alla ritenuta provvisoria da parte del datore di lavoro, poiché sarà l’amministrazione finanziaria a dover effettuare, in un secondo momento, il calcolo definitivo dell’imposta dovuta

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