skip to Main Content
Pagamenti Con Pos

Pagamenti con POS: ecco le nuove istruzioni

Pagamenti con POS: ecco le nuove istruzioni dell’Agenzia delle Entrate. L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n.253155 del 30/06/2022, ha reso note le informazioni e i termini dei dati da trasmettere relativamente agli strumenti di pagamento elettronico (id: POS) messi a disposizione degli esercenti attività d’impresa, arte e professione, in attuazione a quanto disposto dall’art. 22, c. 5, della L. n. 124/2019.

E’ bene ricordare che dallo scorso 30 giugno la mancata accettazione di pagamenti con carte di debito, credito o prepagate sarà oggetto di sanzione, istituita per contrastare l’evasione fiscale, in parallelo alla riduzione del limite per l’uso del denaro contante.

Infatti, l’articolo 19-ter del DL n. 152/2021, “Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito”, prevede una sanzione pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione, in caso di violazione dell’obbligo di accettare pagamenti con carte di credito o debito da parte di commercianti e professionisti. Per tali sanzioni non sarà possibile procedere al pagamento in misura ridotta, ossia all’oblazione amministrativa, che consente, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, di pagare una somma pari alla terza parte del massimo o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.

Inoltre, la sanzione in parola, sarà comunque applicata a prescindere dall’importo dell’operazione per la quale è stato rifiutato il pagamento con strumenti tracciabili.

Pagamenti con POS: la trasmissione dei dati

Ai sensi della norma suddetta, gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti sistemi di pagamento elettronico, tramite un contratto di convenzionamento, devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate, anche avvalendosi della società PagoPA Spa:

  • i dati identificativi degli anzidetti strumenti di pagamento;
  • l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante tali strumenti.

Con il provvedimento de quo vengono definiti i termini, le modalità e le informazioni da trasmettere.

Pagamenti con POS: ecco le nuove istruzioni

Le informazioni da inviare

Nello specifico, i prestatori di servizi di pagamento autorizzati che svolgono la propria attività nel territorio nazionale trasmettono a PagoPA Spa le seguenti informazioni:

  • il codice fiscale e, se disponibile, la partita Iva del commerciante e il codice univoco del contratto di convenzionamento con il prestatore di servizi di pagamento;
  • il codice Abi o il codice fiscale dell’operatore finanziario obbligato alla trasmissione;
  • l’identificativo assegnato da PagoPA all’operatore;
  • l’identificativo univoco dello strumento di pagamento, fisico o virtuale, con cui l’esercente accetta la transazione elettronica;
  • la tipologia di operazione, distinta tra pagamento e storno pagamento;
  • la data di trasmissione delle operazioni da parte del prestatore di servizi di pagamento;
  • la data contabile dei pagamenti;
  • l’importo complessivo giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall’esercente;
  • il numero giornaliero dei pagamenti e-cash effettuati.

Modalità e termini di trasmissione

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento in commento, fa presente che si avvale di PagoPA per l’acquisizione dei dati suddetti, e che pertanto, i prestatori di servizi di pagamento trasmettono a PagoPA, direttamente o attraverso BANCOMAT S.p.A. in relazione ai pagamenti effettuati presso gli esercenti con carte a valere sui circuiti PagoBANCOMAT e BANCOMAT Pay, tutte le informazioni elencate.

L’invio deve essere eseguito entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di contabilizzazione della transazione, sulla base delle specifiche tecniche e delle modalità telematiche definite con apposita convenzione sottoscritta con PagoPA.

La suddetta società, a sua volta, rende disponibile all’Agenzia delle Entrate le informazioni ricevute entro il quinto giorno lavorativo successivo alla data di ricezione dei dati.

La prima data in cui eseguire la trasmissione è fissata al 5 settembre 2022 con riferimento alle informazioni relative alle transazioni contabilizzate dal 1° settembre 2022.

Ex adverso, per quanto riguarda le transazioni contabilizzate nel periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2022, la comunicazione deve essere effettuata entro il 31 ottobre 2022. Per approfondire clicca qui