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Fringe Benefits Per I Lavoratori

Fringe Benefits: istruzioni sull’innalzamento della soglia di estinzione a 3000 Euro

FRINGE BENEFITS: ISTRUZIONI SULL’INNALZAMENTO DELLA SOGLIA DI ESENZIONE A 3.000 EURO.
AGENZIA DELLE ENTRATE – CIRCOLARE N. 23 DEL 1° AGOSTO 2023

L’Agenzia delle Entrate ha fornito, con circolare n° 23 del 1° agosto 2023, istruzioni in merito alla nuova disciplina del welfare aziendale e fringe benefit, a seguito delle novità introdotte dal Decreto Lavoro.

Con la Legge di conversione è stato infatti confermato per il solo anno 2023 l’innalzamento della soglia di esenzione fiscale dei fringe benefit erogati ai dipendenti a 3.000 euro (dagli ordinari 258,23 euro), limite entro il quale possono essere ricomprese anche le eventuali somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas.

Il documento di prassi fornisce importanti chiarimenti riguardo l’ambito di applicazione della disposizione introdotta dall’art. 40 del DL n. 48/2023.

Fringe Benefits: requisiti richiesti dalla norma

Per quanto concerne i requisiti richiesti dalla norma, la circolare in commento specifica che beneficiari dell’agevolazione sono i titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente aventi figli fiscalmente a carico, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del Tuir, che abbiano, cioè, un reddito non superiore a 4mila euro ovvero a 2.840,51 euro in caso di età superiore a ventiquattro anni, al lordo degli oneri deducibili.

Un importante chiarimento è quello che riguarda la spettanza del beneficio in misura piena qualora il figlio risulti fiscalmente a carico di entrambi i genitori. In questo caso la circolare precisa che l’agevolazione è riconosciuta in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi e anche nel caso in cui il lavoratore non possa beneficiare della detrazione per figli fiscalmente a carico di cui all’articolo 12 del Tuir poiché, ad esempio, per gli stessi già percepisce l’assegno unico e universale (Auu).

Qualora i genitori si accordino per attribuire l’intera detrazione per figli fiscalmente a carico a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato, l’agevolazione spetta comunque a entrambi poiché il figlio è considerato fiscalmente a carico sia dell’uno sia dell’altro genitore. In ogni caso la condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al periodo d’imposta 2023 e il superamento o meno del limite reddituale va verificato alla data del 31 dicembre 2023.

E per chi non ha figli?

Con riguardo ai lavoratori dipendenti non aventi figli fiscalmente a carico che si trovino nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del Tuir, l’Agenzia conferma, in linea col dettato normativo, che continua ad applicarsi l’ordinario regime di esenzione previsto dall’articolo 51, comma 3, del Tuir ossia la soglia di esenzione fino a 258,23 euro per il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, non estensibile ai rimborsi e alle somme erogate per il pagamento delle bollette di luce, acqua e gas, per i quali resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito imponibile di lavoro dipendente.

In merito alle modalità applicative, l’Agenzia non pone particolari vincoli. Il documento di prassi ricorda la necessità, richiesta dalla norma, di una preventiva dichiarazione da parte del lavoratore dipendente rilasciata al datore di lavoro di avervi diritto, fornendo indicazione del codice fiscale dei figli fiscalmente a carico. Nel caso in cui manchi la dichiarazione l’agevolazione non risulta applicabile.

Non essendo previsti vincoli di forma per la dichiarazione, la stessa può essere effettuata secondo le modalità concordate fra datore di lavoro e lavoratore, fermo restando l’onere da parte del datore di lavoro di conservare la documentazione ai fini di eventuali controlli.

Previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie

Inoltre, i lavoratori per i quali sono venuti meno i presupposti per il riconoscimento del beneficio sono tenuti a darne prontamente comunicazione al sostituto d’imposta e quest’ultimo procede al recupero del beneficio non spettante dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, nel caso di cessazione dello stesso nel corso del 2023.

Con riguardo all’obbligo per il datore di lavoro di procedere, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, alla previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti, la circolare ammette la possibilità che il beneficio possa essere riconosciuto anche prima che si provveda alla suddetta informativa, a condizione che la stessa avvenga entro la chiusura del medesimo periodo d’imposta.

In riferimento all’ambito di applicazione oggettivo dell’agevolazione, la circolare chiarisce che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore nonché le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche non concorrono, entro il limite di 3.000 euro, a formare il reddito di lavoro dipendente né sono soggetti all’imposta sostitutiva di cui ai commi da 182 a 189, della 208/2015, anche nell’eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, dei premi di risultato e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

Compatibilità bonus carburante

E’ infine confermata, rispetto a quanto previsto nel 2022, la compatibilità con il bonus carburante (art. 1, comma 1, del DL 5/2023). Conseguentemente i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2023 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente con figli a carico possono raggiungere un valore di 200 euro per uno o più buoni benzina e un valore di 3.000 euro per i restanti fringe benefit. Qualora il valore dei beni ceduti o dei servizi forniti, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle bollette, risultino complessivamente superiori ai predetti limiti, l’intero valore rientra nell’imponibile fiscale e contributivo.