skip to Main Content
Esonero Contributivo Indicazioni

Esonero contributivo: arrivano le indicazioni operative

Esonero contributivo: arrivano le indicazioni operative per la fruizione dell’esonero contributivo previsto in favore dei datori di lavoro in possesso della certificazione della parità di genere. L’INPS, con circolare n. 137 del 27 dicembre 2022, ha illustrato le modalità di richiesta e di fruizione dell’esonero contributivo per i datori di lavoro che abbiano conseguito la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2022.

Introdotto dall’art. 5, comma 1, della Legge n. 162/2021, il beneficio contributivo consente al datore di lavoro l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a suo carico a condizione che abbia conseguito la certificazione della parità di genere. Priorità introdotta dalla stessa legge (che ha modificato il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere ed alla tutela della maternità.

Bonus economici decreto rilancio INPS

Esonero contributivo e calcolo previdenziale

Orbene, l’esonero in oggetto viene calcolato sulla contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dal datore di lavoro per i contributi a suo carico, in misura non superiore all’1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui, con una soglia massima mensile quindi di euro 4.166,66.

Restano esclusi dall’esonero i premi e contributi INAIL, il contributo al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” di cui all’articolo 1, comma 755, della legge n. 296/2006, il contributo ai Fondi previsti dal D.Lgs. n. 148/2015 ed il contributo pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali.

A chi spetta e quando?

L’esonero spetta in relazione alle mensilità di validità della certificazione della parità di genere, a decorrere dal primo mese di validità della certificazione e possono accedervi tutti i datori di lavoro, imprenditori e non, del settore privato, a condizione che vi sia:

  1. possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del Codice per le pari opportunità tra uomo e donna;
  2. possesso della regolarità contributiva, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva;
  3. assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  4. rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  5. corretta presentazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile, per i datori di lavoro che occupino più di cinquanta dipendenti.

Documento di prassi

Nel documento di prassi, viene, inoltre, specificata la modalità di richiesta di accesso all’esonero, con riferimento però ai soli datori di lavoro che abbiano conseguito la certificazione della parità di genere nel 2022, mentre per le annualità successive saranno fornite ulteriori indicazioni, alla luce degli esiti della prima fase di applicazione dell’esonero.

Pertanto, solo per i primi, sarà necessaria la presentazione di istanza on-line a partire dal 27 dicembre 2022 e fino al 15 febbraio 2023, attraverso il modulo messo a disposizione dall’Istituto nella sezione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo )”, denominato “PAR_GEN”.

In seguito ad accoglimento della domanda verrà attribuito ai datori di lavoro beneficiari il codice autorizzazione “4R”. Gli stessi potranno quindi procedere alla fruizione dell’incentivo esponendo, a partire dal flusso UniEmens di competenza del mese successivo a quello di comunicazione di accoglimento sul modulo di istanza on-line, i codici causale “L238 – Conguaglio esonero contributivo parità di genere articolo 5 legge n.162/2021” e “L239 – Arretrato conguaglio esonero contributivo parità di genere articolo 5 legge n.162/2021”.