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Congedo Di Maternità Messaggio INPS

Congedo di maternità: messaggio INPS

Congedo di maternità: messaggio INPS, modalità di calcolo e decorrenza dello sgravio riconosciuto alle lavoratrici che rientrano dal congedo di maternità. Chiarimenti su decorrenza, modalità di calcolo, cumulabilità e portabilità dello sgravio contributivo riconosciuto alle lavoratrici che rientrano dal congedo di maternità. L’INPS, con messaggio n° 4042 del 9 novembre 2022, fornisce chiarimenti in merito all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, nella misura del 50 per cento, previsto per le lavoratrici del settore privato che rientrano dal congedo obbligatorio di maternità ex art. 1, comma 137, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022).

La misura, adottata in via sperimentale e valevole per i rientri fino al 31 dicembre 2022, si applica esclusivamente alla quota carico dipendente; non configurandosi, dunque, come aiuto di Stato – poiché improduttiva di benefici in capo al datore di lavoro – il diritto alla fruizione dell’agevolazione non è neppure subordinato al possesso del Durc. L’Istituto previdenziale, che già si era occupato dell’agevolazione lo scorso settembre indicando le istruzioni operative e contabili (circ. 102 del 19.09.2022), ritorna sul punto per definire con chiarezza la decorrenza dell’esonero, le modalità di calcolo dell’imponibile contributivo e le condizioni di portabilità.

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CONGEDO DI MATERNITA’ E DECORRENZA DELL’ESONERO

La decorrenza effettiva dell’esonero ha generato diversi dubbi interpretativi. In particolare, è stato precisato che la spettanza dell’esonero viene riconosciuta anche qualora il rientro effettivo sul posto di lavoro della lavoratrice avvenga dopo la fruizione del periodo di astensione facoltativa e dopo il periodo di interdizione post partum, purché tali periodi siano fruiti senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio.

Ciò significa che l’agevolazione in trattazione trova applicazione a partire dalla data del rientro effettivo al lavoro della lavoratrice, purché lo stesso avvenga tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022; se la lavoratrice, dopo aver fruito del congedo di maternità, continua a rimanere assente senza soluzione di continuità per ferie, malattia o permessi, l’esonero contributivo, troverà applicazione solo con l’effettivo rientro al lavoro al termine di tutta l’assenza. Di seguito si riporta uno schema esemplificativo:

TERMINE CONGEDO OBBLIGATORIO FRUIZIONE DEL CONGEDO PARENTALE (CON INTEGRAZIONE DEL DATORE) FRUIZIONE FERIE RIENTRO EFFETTIVO NEL POSTO DI LAVORO
18 luglio 2022 dal 19 luglio 2022 al 7 settembre 2022 dall’8 al 14 settembre 2022 15 settembre 2022

Il diritto all’applicazione dell’esonero in oggetto decorre dal rientro effettivo nel posto di lavoro, ossia dal 15 settembre 2022, per un anno e, quindi, fino al 14 settembre 2023.

BASE IMPONIBILE

L’imponibile da considerare ai fini dell’applicazione dello sgravio in trattazione, con riferimento al primo mese di fruizione dello stesso e nelle ipotesi di rientro in servizio inframensile, è quello dalla data del rientro. In caso di malattia e ferie occorse nel mese del rientro, dopo l’effettivo rientro nel posto di lavoro, si dovrà considerare sia l’imponibile relativo alle ferie sia quello riferito al periodo interessato dall’evento malattia.

A tal proposito, con riferimento allo schema di cui sopra, in presenza di un imponibile complessivo nel mese di settembre 2022 di 2.200 euro, di cui 200 euro di integrazione da parte del datore di lavoro, l’importo giornaliero del tetto è pari a 100,00 euro (= 2.000/20 giorni contribuiti, escludendo le giornate di congedo e il relativo imponibile integrato dal datore di lavoro). Detto valore giornaliero va moltiplicato per i giorni contribuiti del mese di settembre, successivi al rientro (14 giorni contribuiti), che, nell’esempio in commento decorrono dal 15 settembre, giorno di effettivo rientro nel posto di lavoro, al fine di ottenere la misura dell’imponibile oggetto di sgravio.

COORDINAMENTO CON ALTRE AGEVOLAZIONI

Lo sgravio è cumulabile con gli esoneri previsti a legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro. Inoltre, è ammessa la cumulabilità con l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico del lavoratore, previsto per l’anno 2022, nella misura di 0,8 punti percentuali per il periodo gennaio/giugno 2022 e di 2 punti percentuali per il periodo luglio/dicembre 2022.

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CONGEDO DI MATERNITA’ E PORTABILITA’

Laddove la lavoratrice sia rientrata nel posto di lavoro a seguito dell’astensione per maternità, in caso di successivo cambio di datore di lavoro, occorre distinguere tra le seguenti due ipotesi:

  • nel caso in cui ci sia soluzione di continuità tra il precedente rapporto incentivato e il nuovo (ad esempio, dimissioni e nuova assunzione; scadenza di un contratto a termine e nuova assunzione), l’esonero non può essere riconosciuto. Rispetto al nuovo rapporto, infatti, difetterebbe la sussistenza del presupposto incentivato, cioè il rientro dopo la maternità;
  • nel caso in cui non ci sia soluzione di continuità (ad esempio, trasferimento di azienda; cessione di contratto), poiché il nuovo datore subentra nei diritti e negli obblighi del precedente, l’esonero continua a trovare applicazione, trattandosi della prosecuzione del medesimo rapporto di lavoro.
  • nel caso in cui la lavoratrice, invece, non sia rientrata nel posto di lavoro relativo al rapporto contrattuale in costanza del quale si è verificata l’astensione per maternità, l’esonero può essere riconosciuto presso il datore di lavoro che successivamente assume la lavoratrice.

Si ricorda che i datori di lavoro per richiedere l’applicazione dell’esonero contributivo in argomento dovranno inoltrare all’INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, campo “Esonero art.1 c. 137 L. 234/2021”, un’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione “0U”. La richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione “0U” deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo. Il recupero dello sgravio sul mese di gennaio 2022 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente potrà essere effettuato esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei tre mesi successivi alla pubblicazione della circ. n° 102 del 19-09-2022.