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Legge Di Bilancio Ed Incentivi Per Assumere Le Donne

La legge di bilancio e il lavoro delle donne

La Legge di Bilancio potenzia fino al 100% la decontribuzione per l’assunzione di donne disoccupate: le regole e i requisiti, le soglie e casi particolari.

Legge di bilancio e lavoro femminile

Esonero contributivo per le assunzioni di donne disoccupate effettuate nel 2021 o 2022 è al 100% nel caso di contratti a tempo indeterminato o trasformazioni di contratti a termine: è una delle nuove misure per stimolare l’occupazione femminile contenuta nella Legge di Bilancio 2021 ai commi da 16 a 19 della Manovra (legge 178/2020), che potenzia – in via sperimentale – l’esonero al 50% già introdotto dalla Riforma del Lavoro Fornero del 2012.
Requisiti
La lavoratrice assunta deve rientrare, in alternativa, in almeno una delle seguenti tipologie:
  • disoccupata da almeno 24 mesi;
  • disoccupata da almeno 12 mesi e con almeno 50 anni di età,
  • priva di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, senza paletto di età, se residenti al Sud in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna, o un’altra delle aree individuate dalla carta degli aiuti a finalità regionale,
  • priva di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, e con una professione o settore economico caratterizzati da ampia disparità di genere.
  • anche le assunzioni a tempo determinato sono incentivate, ma in questo caso si applica l’agevolazione originaria, ovvero la decontribuzione al 50%.
Importi
In tutti i casi di assunzione agevolata, c’è un tetto a 6mila euro. Quindi, in sintesi, per gli anni 2021 e 2022 l’incentivo all’occupazione femminile è modulato nel modo seguente.
  • Assunzioni con contratti a termine: decontribuzione al 50%, fino a un tetto di 6mila euro annui, per 12 mesi.
  • Assunzioni con contratto a tempo indeterminato: esonero contributivo al 100%, sempre fino a un tetto annuo di 6mila euro, per 18 mesi.
  • Contratti con trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato: esonero contributivo al 100%, fino a 6mila euro annui, per 18 mesi. In questo caso, però, i 18 mesi si calcolano dalla data dell’assunzione con il contratto a termine. La trasformazione deve avvenire entro i primi 12 mesi dalla data dell’assunzione originaria, che deve essere a sua volta rientrare nell’incentivo occupazione femminile (con decontribuzione al 50%).

Legge di bilancio e credito di imposta

Cassa integrazione: importi 2021

Importi 2021 per cassa integrazione e assegno ordinario, fondi bancari e settore edile, NASPI e Dis-Coll, disoccupazione agricola e LSU. Cassa integrazione e assegno ordinario, NASPI e Dis-Coll, disoccupazione agricola e sussidio per i lavoratori socialmente utili: i nuovi importi 2021 degli ammortizzatori sociali aggiornati all’inflazione sono invariati rispetto all’anno scorso. Le somme spettanti e i massimali previsti sono contenuti nella circolare INPS 7/2021.
La cassa integrazione resta a 939,89 euro oppure a 1.129,66 euro per chi da contratto percepisce una retribuzione, rispettivamente, fino a 2.159,48 euro o superiore a questa cifra.
Trattamenti di integrazione salariale
Retribuzione (euro) Tetto Importo lordo (euro) Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.159,48 Basso 998,18 939,89
Superiore a 2.159,48 Alto 1.199,72 1.129,66

 

I lavoratori dell’edilizia (Trattamenti di integrazione salariale nel settore edile per intemperie stagionali) hanno invece il 20% in più, per cui il trattamento sale a 1.127,87 euro oppure a 1.355,58 euro netti nei due casi (sotto e sopra soglia).

Trattamenti di integrazione salariale – settore edile (intemperie stagionali)
Retribuzione (euro) Tetto Importo lordo (euro) Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.159,48 Basso 1.197,82 1.127,87
Superiore a 2.159,48 Alto 1.439,66 1.355,58

 

La circolare INPS fornisce anche i vari importi dell’assegno ordinario per i fondi credito e credito cooperativo.

Massimali assegno ordinario
Retribuzione mensile lorda (euro) Massimale (euro)
Inferiore a 2.184,24 1.186,29
Compresa tra 2.184,24 – 3.452,74 1.367,35
Superiore a 3.452,74 1.727,41

Assegno NASPI: importo 2021

Per la NASPI il massimale resta pari a 1.335,40. Ricordiamo che il trattamento di disoccupazione si calcola in base all’imponibile previdenziale degli ultimi quattro anni, ed è pari al 75% del risultato che si ottiene in base al calcolo che viene effettuato. Se il risultato è superiore all’importo soglia, che per il 2021 resta a 1.227,55 euro, si aggiunge il 25% della differenza tra 1.227,55 e 1.335,40 euro. In ogni caso, come detto, il massimale resta invariato a 1335,40 euro, e scende del 3% al mese a partire dal quarto mese di fruizione.
Gli altri ammortizzatori sociali 2021
Invariato anche l’importo della Dis-Coll, il sussidio di disoccupazione che spetta ai collaboratori parasubordinati, il cui massimale resta come quello della NASPI a 1.335,40. Nessuna modifica anche per la disoccupazione agricola, con i due massimali a 998,18 e 1.199,72 euro. Infine l’assegno per i lavori socialmente utili, che per il 2021 è pari a 595,93.

Bonus Affitti

La Legge di Bilancio 2021, art. 1 c. 602  L.178/2020, ha previsto che il bonus affitti è prorogato al 30 aprile 2021 per le strutture turistiche e ricettive, agenzie di viaggio e tour operator. L’art. 1, comma 602 (Esenzione prima rata IMU 2021 per turismo e spettacolo e credito d’imposta canoni di locazione), legge n°178/2020 (id: Legge di bilancio) sposta in avanti il termine per usufruire del cd. tax credit affitti, ovvero del credito di imposta a favore di imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator che, con la novella legislativa, sarà riconosciuto fino al 30 aprile 2021.
La disposizione normativa, già in vigore e più volte reiterata, con modifiche e integrazioni, durante il periodo di emergenza sanitaria, prevedeva il particolare beneficio, per i settori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica, fino al 31.12.2020.
In particolare, si ricorda, che l’art. 28 (Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo) del decreto legge 19 maggio 2020, n°34 (id: decreto Rilancio) ha modificato e ampliato il beneficio già previsto dall’art. 65 del D.L. 34/2020 (id: decreto Cura Italia) mediante attribuzione di un credito di imposta generalizzato nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo ai soggetti,  esercenti  attività  d’impresa,  arte  o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di  euro nel periodo d’imposta precedente a  quello  in  corso  alla  data  di entrata in vigore del decreto,  che abbiano subito una diminuzione di almeno il 50% del fatturato o dei corrispettivi nel singolo mese di riferimento.

Credito di imposta

Dopo l’assenso da parte della Commissione europea, per le imprese turistico-ricettive, il credito d’imposta è stato esteso, ad opera dell’art. 77 del D.l. n°104/2020 (id: Decreto Agosto) fino al 31.12.2020, sempre in presenza del calo del fatturato.
Successivamente, con l’art. 28 bis, D.l. 28 ottobre 2020, n°137 (id: Decreto Ristori), convertito in legge n°176 del 18 dicembre 2020, per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, ovvero operanti nei settori individuati dai codici Ateco indicati nell’allegato 1 al DPCM citato, ovunque ubicati ovvero in sostanza ai settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande (anche senza diminuzione del fatturato), e a quelle dell’allegato 2 riferiti essenzialmente al commercio al dettaglio oltre alle agenzie di viaggio e tour operator purché con sede operativa nelle zone rosse,  il credito d’imposta è stato esteso fino al 31 dicembre 2020.
Con la legge di bilancio 2021, art. 1, comma 602, legge 178/2020 viene sostanzialmente esteso il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, istituito dal decreto Rilancio (articolo 28) e modificato dai successivi provvedimenti emergenziali, in via definitiva, alle agenzie di viaggio e ai tour operator. Per questi ultimi soggetti e per le imprese turistico-ricettive il credito, infatti, spetterà sino al 30 aprile 2021, in luogo dell’originario termine del 31 dicembre 2020.

Quanto alle possibilità di utilizzazione del credito di imposta si ricorda che è possibile:

  • l’utilizzo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
  • la compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n°241, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore  della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
Da ultimo, al credito d’imposta non si applicano i limiti di compensabilità, ovvero il limite generale di compensabilità di crediti di imposta e contributi (elevato per l’anno 2020, a un milione di euro), di cui all’art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n°388, né il limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta agevolativi da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n° 244).