In un contesto lavorativo sempre più competitivo, il patto di non concorrenza (PNC) si rivela…
Il Contratto di lavoro a tempo determinato
Il Contratto di lavoro a tempo determinato Il decreto 48/2023, entrato in vigore il 5 maggio 2023, cambia le possibilità di utilizzo dei contratti a tempo determinato sostituendo le lettere a) e b) dell’art.19 del decreto legislativo sui contratti di lavoro.
Prima del decreto, il contratto a termine prevedeva una durata superiore ai 12 mesi e non eccedente i 24 mesi, nel rispetto di una delle condizioni a seguire:
- esigenze straordinarie e momentanee, vale a dire di sostituzione di altri lavoratori
- esigenze legate ad aumenti momentanei e non prevedibili delle attività ordinarie
Dal 5 maggio 2023 rimane invariata la possibilità di stipulare in modo libero i contratti a termine di durata non superiore ai 12 mesi e non eccedenti i 24 mesi nei casi, ma per consentire un uso più flessibile di questi ultimi, sono state modificate le casuali con:
- casi previsti dai contratti collettivi
- esigenze tecniche, organizzative o produttive nel caso di mancato esercizio da parte della contrattazione collettiva ed entro il 31 dicembre 2024
- sostituzione di altri lavoratori
Durata del contratto di lavoro
La durata del contratto di lavoro a tempo determinato non può superare i 24 mesi e le possibilità devono essere massimo 4, indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro.
La proroga dev’essere approvata dal lavoratore e deve fare riferimento alla stessa attività lavorativa per cui è stato stipulato inizialmente il contratto. Se il limite dei 24 mesi venisse superato, il contratto diventa a tempo indeterminato a partire dalla data del superamento.
Il limite dei 24 mesi può essere superato stipulando un ulteriore contratto a tempo determinato non superiore ai 12 mesi presso l’Ispettorato Territoriale competente che svolge la funzione di garanzia. Qualora non venga rispettata la seguente procedura e venga superato il limite stabilito, quest’ultimo si trasforma in un contratto a tempo indeterminato dalla data della sua stipula.
Durata del contratto di lavoro a tempo determinato
Contratto a tempo determinato: proroghe e rinnovi
Il contratto di lavoro a tempo determinato può essere prorogato non oltre 4 volte ed entro i 24 mesi a prescindere dal numero di contratti.
Tra la fine di un contratto e la stipula di uno nuovo, devono trascorrere 10 giorni (se è inferiore a 6 mesi) e 20 giorni se è superiore ai 6 mesi. Alla fine della scadenza in origine o dopo la proroga o dopo i 24 mesi, il lavoro può proseguire per altri 30 giorni (se inferiore ai 6 mesi) e per 50 giorni se superiore ai 6 mesi.
In questo caso, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere una maggiorazione retributiva per ogni giorno pari al 20% fino al decimo giorno successivo e del 40% per ogni giorno ulteriore.
Il contratto a tempo determinato può essere impugnato entro 180 giorni dalla fine del rapporto in via stragiudiziale, ed entro i successivi 180 giorni in via giudiziale. Laddove il contratto sia dichiarato illegittimo, con trasformazione a tempo indeterminato, il giudice può riconoscere un indennizzo a partire da 2,5 mensilità fino a 12 mensilità dell’ultima retribuzione.