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Decontribuzione Sud: Legge di Bilancio 2021
La decontribuzione al Sud della Legge di Bilancio 2021 è in ritardo: manca il nulla osta all’ INPS per poter partire, come aiuto di Stato. Dall’INPS non ci sono errori sull’attivazione della decontribuzione al Sud ma soltanto il doveroso rispetto delle procedure europee necessarie: con questo messaggio l’INPS spiega il ritardo accumulato nell’avvio della misura dalla Legge di Bilancio prorogata fino al 2029.
Lo sgravio ai contributi dei datori di lavoro del Mezzogiorno (per tutti i lavoratori, ad esclusione del lavoro domestico e agricolo) sarà attivato non appena verrà emanato l’apposito nullaosta ministeriale, legato a sua volta al placet della Commissione Europea. Tale beneficio configurandosi infatti come un aiuto di Stato, richiede una specifica approvazione, nel rispetto della normativa UE in materia.
Le regioni interessate alla nuova fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno sono: Campania, Calabria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna. L’esenzione prevede una riduzione del 30% dei contributi assistenziali e previdenziali a carico del datore di lavoro privato. In riferimento ai rapporti di lavoro dipendente dal 2021 al 2025, per scendere al 20% nel biennio 2026-2027 fino a stabilizzarsi nella misura del 10% per il 2028-2029.
Come funziona la decontribuzione Sud
L’obiettivo della decontribuzione Sud è quello di ridurre il costo del lavoro favorendo l’uscita dalla crisi economica causata dalla pandemia a sostegno dell’occupazione.
La circolare INPS n. 122 del 22 ottobre 2020, indica come devono essere gestiti gli adempimenti previdenziali in relazione all’applicazione dell’agevolazione, che consiste nell’esonero per i datori di lavoro privati, del 30% della contribuzione previdenziale dal versamento dei contributi.
Le seguenti contribuzioni non sono oggetto di sgravio:
- contributi, se dovuti, al Fondo per l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto ai lavoratori dipendenti del settore privato
- i premi e i contributi dovuti all’INAIL,
- il contributo, se dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo n. 148-2015,, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige,
- contributo, se dovuto, al Fondo di solidarietà per il settore e del sistema aeroportuale e del trasporto aereo
- il contributo pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.
La decontribuzione spetta, in riferimento a tutti i rapporti di lavoro dipendente, escluso il settore agricolo e i contratti di lavoro domestico. La decontribuzione Sud non è un incentivo all’assunzione. Si può cumulare con gli altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla vigente normativa.
Chi può richiedere la decontribuzione
I beneficiari di questa fiscalità di vantaggio dedicata al Mezzogiorno sono tutti i datori di lavoro privati. In relazione alle sole prestazioni lavorative svolte nelle seguenti regioni: Campania, Calabria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna
Se un datore di lavoro ha la sede legale in una regione diversa da quelle interessate e ha in corso rapporti di lavoro con prestazioni lavorative che si svolgono in una unità operativa situata nel Mezzogiorno, l’ INPS competente, dopo aver effettuato i dovuti controlli, autorizzerà con il codice “0L” la matricola aziendale autorizzando così il “Datore di lavoro che effettua l’accentramento contributivo con unità operative nei territori del Mezzogiorno”.
I datori di lavoro interessati per accedere all’incentivo, devono esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza ottobre 2020, i lavoratori ai quali spetta l’agevolazione valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento e l’elemento della sezione . In particolare, nell’elemento deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
Tali dati saranno riportati nel DM2013 “VIRTUALE” con il codice “L540”, avente il significato di “Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud art.27 D.L n.104/2020”.