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Contratti di somministrazione a termine: proroghe e rinnovi
Il Ministero del Lavoro, interpello n. 2 del 3 marzo scorso, ha chiarito che le proroghe ed i rinnovi causali, di cui all’art. 8 del D.L. n. 104/2020, si applicano anche ai contratti di somministrazione a termine.
Con interpello n. 2 del 3 marzo 2021, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rispondendo al quesito proposto dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), ha fornito chiarimenti. In particolare, in merito all’applicabilità della disposizione contenuta nell’art. 8 comma 1 lettera a) del D.L. n. 104/2020 ai contratti di somministrazione a tempo determinato.
Il suindicato articolo, modificando l’art. 93 del D.L. n. 34/2020, ha disposto, a causa del perdurare dell’emergenza epidemiologica, la facoltà di rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.
Limite della durata complessiva
Questo anche in assenza delle causali previste dall’art. 19 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2015, fermo restando il limite della durata massima complessiva del contratto, pari a 24 mesi.
Tale disposizione, infatti, in deroga a quanto previsto dall’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015, prevedeva questa possibilità fino al 31 dicembre 2020, termine poi prorogato al 31 marzo 2021 dalla Legge n. 178/2020.
Orbene, il Ministero evidenzia in primis che il rapporto di lavoro tra agenzia di somministrazione e lavoratore è soggetto alla stessa disciplina del contratto a termine prevista dal D.Lgs. n. 81/2015, con esclusione di poche disposizioni:
- art. 21 comma 2 relativo al cosiddetto stop and go;
- art. 23 relativo alla percentuale di lavoratori assunti con contratto a tempo determinato;
- art. 24 relativo al diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato.
Contratti di somministrazione a termine: articolo 21
Da questa puntuale elencazione si deduce che non resterebbe esclusa e, pertanto è da ritenersi applicabile, la disposizione contenuta nell’art. 21 del medesimo decreto, relativa alle proroghe ed ai rinnovi dei contratti, oggetto di deroga da parte dell’art. 8 comma 1 del Decreto Agosto.
Pertanto, alla luce di questa ricostruzione normativa, il Ministero afferma che la citata deroga è applicabile anche ai contratti di somministrazione a tempo determinato, che potranno essere quindi prorogati oltre i 12 mesi senza obbligo di causale, fatti salvi gli altri limiti previsti dalla normativa.
Tuttavia, lo spostamento del termine finale di esercizio di tale facoltà al 31 marzo 2021, avvenuto ad opera della Legge di Bilancio, non comporta una nuova ed ulteriore possibilità di rinnovo o proroga causali.
Giacché, va sottolineato, la disposizione normativa contenuta nell’art. 93 del D.L. n. 34/2020, come modificato dal decreto Agosto e dalla Legge di Bilancio, impone l’utilizzo di tale facoltà per una sola volta. Cosa significa? Semplicemente, non sarà possibile quindi avvalersene se in precedenza si è già fruito di questa possibilità.