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La Legislazione Del Lavoro 2020

Contrattazione di secondo livello

La possibilità di definire regole più efficaci in base alle caratteristiche dell’azienda, ma anche ai bisogni dei dipendenti, è l’obiettivo dei cosiddetti contratti di II livello. Tali contratti consentono di operare con maggiori autonomia e flessibilità, integrando alcuni istituti economici e normativi disciplinati dai Contratti Collettivi Nazionali (i CCNL, che rappresentano il primo livello) o da specifiche normative.

Alla base di temi di crescente attualità come il welfare aziendale, la previdenza integrativa, l’orario e la sede di lavoro (“smart working”), la formazione professionale, la salute o e pari opportunità, gli accordi di II livello consentono – previa contrattazione tra l’azienda e il sindacato – di “cucire” un contratto su misura all’azienda stessa, ma anche a quello che possono essere le specifiche esigenze dei suoi dipendenti. Tra queste è sempre più richiesta una copertura sanitaria integrativa proponendo soluzioni (anche personalizzate) per remunerare o premiare i propri manager.

La legislazione del lavoro: il quadro normativo

Per capire il ruolo e l’importanza ad oggi della contrattazione di II livello è utile effettuare un breve riepilogo dell’architettura del contratto di lavoro subordinato. Essa, infatti, si articola su tre livelli.

Il primo è rappresentato dalle leggi che stabiliscono diritti e doveri dei lavoratori, il secondo dai CCNL (cioè i Contratti collettivi nazionali di lavoro e il terzo dal contratto individuale di lavoro. Quest’ultimo, va precisato, è frutto della negoziazione tra il singolo dipendente e il datore di lavoro ma può introdurre modifiche esclusivamente migliorative rispetto al CCNL, per esempio sugli orari di lavoro e sul salario.

  • lavoro supplementare da parte dei lavoratori part time;
  • maggiorazione per l’esercizio delle clausole flessibili nel caso di lavoro part time;
  • somme erogate per periodi di ferie eccedenti rispetto alle quattro settimane di cui all’art. 10 D.Lgs. 66/2003, eventualmente monetizzate previo accordo tra la struttura e il singolo lavoratore;
  • lavoro supplementare e straordinario;
  • maggiorazioni per il lavoro straordinario reso nel regime della banca ore;
  • lavoro notturno e festivo;
  • indennità per il servizio di pronta disponibilità;
  • indennità di turno;
  • premio di incentivazione;
  • indennità di coordinamento.

Contrattazione di secondo livello

La “retribuzione di produttività deve intendersi composta anche dalle seguenti voci retributive previste da accordi territoriali/aziendali …

La contrattazione di II livello, in vero è il risultato di una trattativa tra azienda e organizzazioni sindacali che permette di derogare al CCNL.

Non solo, ma va anche ricordato, che spesso sono gli stessi CCNL a delegare proprio alla contrattazione di II livello la regolamentazione di determinate materie o istituti che potrebbero richiedere soluzioni “personalizzate” per singole aziende, per esempio in tema di premi di produttività, di orari di lavoro o di sicurezza. Del resto, proprio l’erogazione di premi di produttività o di welfare aziendale – grazie alle novità introdotte dal Governo negli ultimi anni – consentono risparmi in termini fiscali sia alle aziende sia ai dipendenti.

Focus su premio di produttività e welfare aziendale

Tutto ciò, al tempo stesso, pone anche un tema rilevante: affinché siano validi degli accordi di II livello devono funzionare in modo perfetto sia sul fronte degli eventuali benefici fiscali, sia su quello del loro effettivo allineamento alla normativa. Ciò vale in particolare per due aspetti. Il primo riguarda i premi variabili, per i quali è richiesto un accordo collettivo aziendale che preveda una variabilità reale del premio di fronte a incrementi di determinati parametri economici. Inoltre, la normativa è in evoluzione: c’è chi propone di aumentare dagli attuali 3mila a 5mila euro il limite dei premi detassabili, tenendo fermo – come noto – il limite di reddito di 80mila euro per beneficiare dell’incentivo fiscale.

L’altro aspetto chiave da tenere in considerazione è quello del welfare, inteso non come risultato della trasformazione del premio variabile in beni o servizi, ma come welfare a sé stante, non soggetto né a imposta (per il dipendente) né a contribuzione (per l’impresa), che può essere previsto dalla contrattazione collettiva. In questo caso, per essere “in regola”, è necessario che le misure di welfare non vengano concesse ad personam ma a tutti i dipendenti o a determinate categorie di essi.

Crediti di imposta e welfare 2020

INPS ed emergenza epidemiologica

L’INPS, con il messaggio n. 4161 del 09/11/2020, ha illustrato i dettagli operativi per la ripresa dei versamenti sospesi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, da effettuare in unica soluzione o tramite versamento rateale mensile.

La code-line dedicata
L’Istituto Nazionale di Previdenza, con il precedente messaggio n. 2871 del 20 luglio 2020, aveva già fornito le istruzioni tecniche con la precisa indicazione di utilizzare un’apposita code-line ricavabile e/o visualizzabile nel Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti alla sezione “Posizione Assicurativa” – “Dilazioni” – “Mod. F24 Covid19”, raggiungibile con le proprie credenziali INPS e/o SPID o a mezzo delega ad un intermediario accreditato.

La domanda di sospensione
Ricordiamo, per quanto riguarda la sospensione, che i contribuenti che hanno inteso o intendono effettuare il versamento di quanto dovuto in unica soluzione. Utilizzando, quindi, i modelli di pagamento originariamente predisposti e messi a disposizione nello scorso mese di maggio, erano comunque obbligati a presentare domanda di sospensione indicando, il codice fiscale dell’impresa che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione di competenza.

La regolarità contributiva
Ai fini della verifica della regolarità contributiva, nelle more dell’acquisizione dell’istanza degli interessati, nel riscontrare l’invito a regolarizzare trasmesso dalla Struttura Territoriale INPS competente a gestire la verifica medesima, che riporta l’irregolarità relativa al I trimestre 2020, bisogna dichiarare, utilizzando la casella indicata nell’invito, di rientrare tra i soggetti destinatari della previsione di cui ai commi da 1 a 5 dell’articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020.

Il mod. F24 precompilato
L’INPS, con il messaggio de quo, ribadisce che dal Cassetto Previdenziale, raggiungibile con le proprie credenziali INPS, lo SPID personale o per il tramite di un intermediario abilitato, è liberamente consultabile e scaricabile il relativo modello F24 precompilato dall’Istituto, con i dati identificativi del versante e il corretto periodo, da utilizzare per il versamento inserendo soltanto l’importo, che deve essere utilizzato per il versamento e la sua corretta imputazione.

Il versamento con errata code-line
E’ bene sottolineare che l’errata indicazione della code-line, anche con riferimento ad uno solo degli elementi che vengono richiesti per la compilazione del modello F24, non ne consente l’acquisizione automatizzata e determina un ritardo nell’accredito del versamento, seppur regolarmente pagato, e conseguentemente nell’implementazione della posizione assicurativa, con possibili conseguenze negative per il contribuente.

Il versamento delle successive rate
Inoltre, l’INPS raccomanda che la stessa code-line elaborata tramite Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti deve essere utilizzata anche per il versamento delle rate successive alla prima, al fine di consentire il corretto abbinamento con l’istanza di dilazione della contribuzione sospesa ai sensi delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 dell’articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

Per approfondire
E’ possibile trovare ulteriori notizie per gli approfondimenti del caso, collegandosi al seguente link:
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%204161%20del%2009-11-2020.pdf