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DURF Documento Unico Di Regolarità Fiscale

Certificazione DURF

Guida alla certificazione DURF (Documento Unificato Ritenute Fiscali) per gli appaltatori che vogliono ottenere l’esonero dall’obbligo di verifica delle ritenute fiscali, anche nei subappalti.

Per ottenere l’esonero dal nuovo obbligo, per i committenti di appalti superiori a 200mila euro, di verificare i versamenti delle ritenute fiscali effettuati da appaltatori e subappaltatori per i propri lavoratori serve la certificazione DURF.

Un documento he attesta i requisiti per evitare i controlli sulle ritenute negli appalti con apposito modello. Il modello è contenuto nell’allegato A al provvedimento delle Entrate n. 54730 del 6 febbraio 2020.

Appalti: nuovi obblighi in stile DURC

L’obbligo è contenuto nel Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020. Il decreto stabilisce i contratti di appalto, sub appalto e affidamento di lavori.

Tutti rapporti caratterizzati da prevalente impiego di manodopera presso le sedi di attività del committente e dall’utilizzo di beni strumentali di proprietà dello stesso committente.

In sintesi, chi esegue i lavori deve versare le ritenute operate sui dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’opera. Il committente deve invece richiedere copia delle deleghe di pagamento (F24).

A fornire ulteriori chiarimenti sulle semplificazioni per chi può vantare regolarità dichiarativa e contributiva è la recente Circolare 1/E del 12 febbraio.

Decreto fiscale della legge di bilancio 2020I Requisiti della certificazione DURF

Il DURC fiscale ha validità quattro mesi dalla data del rilascio, è esente da imposta di bollo e viene rilasciato previa domanda, con il possesso di quattro requisti.

  • In attività da almeno tre anni.
  • In regola con gli obblighi dichiarativi.
  • Nell’ultimo triennio, versamenti nel conto fiscale per almeno il 10% dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni.
  • Nessuna iscrizione a ruolo, accertamento esecutivo o avviso di addebito affidati agli agenti della riscossione. Vale per imposte e contributi previdenziali oltre i 50mila euro e con termini di pagamento scaduti ma non pagati.

Rilascio della certificazione DURF

La certificazione DURF è rilasciato dall’Agenzia delle Entrate alle imprese appaltatrici, di norma tramite cassetto fiscale telematico. Per il momento, tuttavia, non essendo ancora disponibile il servizio, si può procedere con il certificato provvisorio. In caso di esito negativo saranno evidenziati i requisiti non soddisfatti e sarà possibile richiedere ulteriori verifiche per il riesame.

Alcune sentenze
IN TEMA DI PREVENZIONE INFORTUNI SUL LAVORO IL DATORE DI LAVORO DEVE CONTROLLARE CHE L’EVENTUALE PREPOSTO SI ATTENGA ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E A QUELLE IMPARTITEGLI.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE PENALE – SENTENZA N. 1683 DEL 17 GENNAIO 2020.

La Corte di Cassazione – Sezione Penale -, sentenza n° 1683 del 17 gennaio 2020, ha (ri)confermato che, alla luce della normativa prevenzionistica vigente, sul datore di lavoro grava l’obbligo di valutare tutti i rischi connessi alle attività lavorative, non mancando di assicurarsi l’osservanza di tali misure da parte dei lavoratori.

La vicenda in esame, concerne l’infortunio sul lavoro occorso ad un operaio, il quale, mentre si trovava su un camion dell’impresa di appartenenza, subiva lesioni gravi cagionate per effetto dello scivolamento di alcuni pannelli di metallo situati nel cassone del mezzo che stava movimentando con la gru del veicolo, per essere scaricati a terra.

Il lavoratore era schiacciato contro la sponda posteriore dell’automezzo dalle casseforme che, durante le operazioni di sollevamento, scivolavano a causa dell’inidonea modalità di imbracatura mediante l’uso di fasce in tessuto e non tramite ganci o brache di sollevamento, come previsto dal manuale di istruzione ed uso della ditta.

La Corte territoriale aveva evidenziato che la persona offesa aveva riferito che era stata resa edotta dal preposto circa le modalità di spostamento dei pannelli, i quali andavano movimentati con appositi ganci che il giorno del fatto non erano stati utilizzati, prediligendo l’uso di fasce per imbracatura, adoperate anche in altri cantieri; il lavoratore non era mai stato ammonito e/o sanzionato per l’uso delle fasce che, di fatto, consentivano un’operazione più veloce.

Con la conseguente sentenza, la Corte di Appello di Brescia aveva pertanto confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo con la quale erano stati condannati, in cooperazione colposa tra loro,  l’amministratore delegato della S.p.A. datrice di lavoro, il direttore tecnico di cantiere,  referente per la sicurezza, ed il preposto, capocantiere, presente in occasione dell’infortunio.

Corte di cassazione sentenza datore di lavoroIl parere della Cassazione

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’amministratore delegato rappresentando che, invero, il lavoratore aveva deciso autonomamente le modalità di azione in occasione dell’evento lesivo.

Orbene, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso ed ha ricordato che, alla luce della normativa prevenzionistica vigente, sul datore di lavoro grava l’obbligo di valutare tutti i rischi connessi alle attività lavorative e attraverso tale adempimento pervenire alla individuazione delle misure cautelari necessarie e quindi alla loro adozione, non mancando di assicurarsi l’osservanza di tali misure da parte dei lavoratori.

Il datore di lavoro, hanno continuato gli Ermellini, può assolvere all’obbligo di vigilare sull’osservanza delle misure di prevenzione adottate attraverso la preposizione di soggetti a ciò deputati e la previsione di procedure che assicurino la conoscenza, da parte sua, delle attività lavorative effettivamente compiute e delle loro concrete modalità esecutive, in modo da garantire la persistente efficacia delle misure di prevenzione scelte a seguito della valutazione dei rischi.

In tal caso, il datore di lavoro deve controllare che il preposto, nell’esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli, si attenga alle disposizioni di legge ed a quelle, eventualmente in aggiunta, impartitegli.

Ne consegue che, qualora nell’esercizio dell’attività lavorativa si instauri, con il consenso del preposto, una prassi contra legem, foriera di pericoli per gli addetti, in caso di infortunio del dipendente, la condotta del datore di lavoro che sia venuto meno ai doveri di formazione e informazione del lavoratore e che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il reato di omicidio colposo o di lesioni colpose aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche.