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Normativa: Quattordicesima mensilità
La quattordicesima mensilità consiste nell’erogazione di una mensilità di retribuzione aggiuntiva ovvero si configura come un compenso corrisposto nel corso dell’anno con frequenza superiore a quella dell’ordinario periodo di paga. I contratti collettivi, non tutti, prevedono l’erogazione di una mensilità aggiuntiva della retribuzione oltre la 13°, ossia la quattordicesima. Le modalità di pagamento , gli elementi retribuitivi che incidono nel calcolo dell’importo dovuto, avviene contabilizzando per ratei mensili e non è influenzata dalle assenze dal lavoro per malattia, congedo di maternità e paternità, infortunio sul lavoro e cassa integrazione.
La quattordicesima mensilità consiste nell’erogazione di una mensilità di retribuzione aggiuntiva che si configura come un compenso corrisposto nel corso dell’anno con frequenza superiore a quella dell’ordinario periodo di paga. Quindi differentemente dalla tredicesima che deriva dall’accordo interconfederale 27 ottobre 1946, reso valido erga omnes dal D.P.R. 28 luglio 1960, n. 1070, la quattordicesima trae la propria origine dalla contrattazione collettiva e, pertanto, la sua disciplina è rimessa in gran parte alla determinazione delle parti sociali.
Quattordicesima mensilità: cos’è.
Infatti, la quattordicesima è erogata all’inizio del periodo estivo e, in particolare nell’intervallo compreso tra giugno e fine luglio.
In generale, la maturazione avviene nei 12 mesi precedenti il momento dell’erogazione secondo ratei per mesi interi di servizio prestato, intendendosi per mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni.
Pertanto, qualora il rapporto di lavoro si sia regolarmente protratto per i 12 mesi di maturazione, l’ammontare della quattordicesima, in caso di retribuzione fissa mensile, è generalmente pari ad una mensilità di stipendio normale.
Nel caso, invece, il lavoratore non abbia prestato la sua attività per l’intero anno di maturazione, l’ammontare sarà riproporzionato in base alla data di assunzione o cessazione ovvero l’importo della quattordicesima sarà pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di durata del rapporto di lavoro.
Esempio: assunzione in corso d’anno
Assunzione = 20 marzo 2023
Retribuzione lorda = 1.700,00 Euro
Ratei maturati = 3 ratei (aprile – maggio – giugno)
Importo quattordicesima = 1.700,00/12 X 3 ratei = 425,00 Euro
Assenze dal lavoro
Anche le assenze dal lavoro incidono sulla determinazione della quattordicesima. In particolare, il diritto alla mensilità matura anche qualora il lavoratore sia assente per malattia, congedo di maternità e paternità, infortunio sul lavoro per inabilità temporanea e cassa integrazione (ad orario ridotto ovvero a zero ore per meno di 15 giorni nel mese). Tuttavia, la quota di quattordicesima relativa a tali periodi è a carico di INPS e INAIL che la pagano unitamente alle indennità erogate dagli stessi enti.
Ciò premesso occorre, però, verificare se e in quali casi il datore di lavoro è tenuto ad integrare l’indennità versata dagli enti previdenziali al fine di raggiungere la retribuzione netta spettata in caso di effettiva prestazione di lavoro. Infatti, laddove il datore di lavoro sia tenuto a concorrere al fine di integrare la retribuzione del dipendente al 100%, occorre procedere a lordizzare l’indennità economica a carico dell’ente dell’aliquota contributiva a carico del lavoratore, prima di procedere alla determinazione dell’importo integrativo a carico del datore di lavoro.
Operando in questo modo, considerato che l’indennità economica a carico dell’Istituto non è soggetta a contributi, si evita che il lavoratore percepisca un importo netto superiore a quello che avrebbe ricevuto se avesse regolarmente lavorato. Si evidenzia, inoltre, che, quando il datore di lavoro ha l’obbligo di integrare i trattamenti degli istituti previdenziali e assicuratori, il datore di lavoro corrisponde la quattordicesima per intero.
Se, invece, un obbligo simile non c’è, il datore di lavoro deve detrarre dalla quattordicesima il rateo già corrisposto dall’ente previdenziale.
Esempio: lordizzazione dell’indennità di maternità
Il coefficiente di lordizzazione dipende dalla percentuale di contributi dovuti dal lavoratore all’INPS.
Aliquota c/dipendente = 9,49%
Formula lordizzazione = 100 / (100-9,49) = 100/90,51 = 1,104851
Retribuzione mensile = 2.208,97 Euro
Indennità maternità = 1.982,76 Euro
Lordizzazione = 1.982,76 – (1.982,76 X 1,104851) = – 207,89 Euro
Integrazione c/az. al 100% = 2.208,97 – 1.982,76 = 226,21 Euro
Determinazione dell’importo
Premesso che sono i contratti collettivi che individuano gli elementi che compongono la quattordicesima mensilità, gli stessi devono presentare congiuntamente i seguenti caratteri:
- Obbligatorietà: devono rappresentare un diritto del lavoratore previsto dalla legge, da un contratto collettivo o da un accordo aziendale vincolante per le parti;
- Determinatezza o determinabilità: devono essere quantificati ovvero quantomeno determinabili nella loro misura;
- Continuità: la corresponsione in via continuativa di un emolumento è sufficiente, anche se di ammontare variabile, a farlo considerare elemento della retribuzione;
Inoltre, sul presupposto che la retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi, anche aziendali, deve essere interpretata in conformità delle obbligazioni, modalità e tempi di adempimento previsti dagli stessi, è necessario tenere conto di quanto stabilito dalle parti collettive in merito:
- alla non computabilità nella base di calcolo di istituti contrattuali e di emolumenti erogati a vario titolo diversi da quelli individuati dalla legge;
- alla esclusione degli emolumenti quantificati come comprensivi dell’incidenza sugli istituti retributivi diretti e indiretti.
Si sottolinea che, poiché non sempre è chiara la computabilità o meno di taluni elementi ai fini della quattordicesima, in merito a tale aspetto si è sviluppato un ampio contenzioso. Infatti, se da un lato il contratto collettivo può indicare tutti gli elementi retributivi che la costituiscono dall’altro è possibile che esso rinvii a nozioni generiche come retribuzione globale di fatto, retribuzione normale, retribuzione base. Infine, si ricorda che con riferimento ai lavoratori part-time, l’importo della quattordicesima deve essere riproporzionato in base all’orario di lavoro effettivamente prestato.
Aspetti previdenziali e fiscali
La quattordicesima mensilità concorre interamente alla formazione dell’imponibile previdenziale per il calcolo dei contributi di assistenza e di previdenza cumulandosi con la retribuzione mensile e nell’imponibile fiscale. Si precisa, però, sotto il profilo fiscale, che l’imposta si determina autonomamente e non in cumulo con la normale retribuzione mensile. Nello specifico, la tassazione autonoma delle mensilità supplementari è identica a quella ordinaria, con la sola eccezione delle detrazioni d’imposta che non possono essere riconosciute, salvo poi rientrare nel cumulo dei redditi percepiti in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto. Infine, a norma dell’art. 2120 c.c., la somma erogata a titolo di quattordicesima concorre alla formazione del trattamento di fine rapporto.