Selezionare il personale giusto è una delle sfide più importanti per qualsiasi organizzazione, indipendentemente dal…
Diritto alle ferie retribuite e indennità economica per quelle non godute a fine rapporto di lavoro, anche per dimissioni, malattia e licenziamento.
Diritto alle ferie retribuite e indennità economica per quelle non godute a fine rapporto di lavoro, anche per dimissioni, malattia e licenziamento.
Il lavoratore che presenta le dimissioni ha sempre diritto all’indennità economica sostitutiva delle ferie non godute, dunque anche quando non si tratta di licenziamento o termine del contratto di lavoro (lo ha stabilito la Corte di Giustizia UE). Eventuali limitazioni alla monetizzazione delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro sono sempre in contrasto con il diritto comunitario in base al quale ogni lavoratore ha diritto ad almeno 4 settimane di ferie annuali, indipendentemente dal suo stato di salute. Quando è cessato il rapporto di lavoro – qualunque sia la causa – e la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite non è più possibile, l’articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 2003/88, prevede dunque che il lavoratore abbia diritto a un’indennità economica per evitare che, a causa di tale impossibilità, non riesca a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria.
Ferie non godute pagate a fine lavoro. Il diritto all’indennità finanziaria per ferie non godute non è sottoposto ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato alla cessazione del rapporto di lavoro, dall’altro al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali a cui aveva diritto alla data in cui tale rapporto è cessato.
Diritto anche in caso di dimissioni. Se il dipendente non è stato in grado di usufruire di tutte le ferie retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro, ha diritto all’indennità sostitutiva. Il fatto che il lavoratore ponga fine di sua iniziativa al rapporto di lavoro (dimissioni), non ha nessuna incidenza sul suo diritto a percepire l’indennità.
Pagamento ferie non godute: quando spetta. Il diritto al pagamento delle ferie non godute in caso di dimissioni si applica anche nel caso in cui il lavoratore non riesca a terminare le ferie non godute perché nel periodo in cui le aveva chieste è in malattia.
Reddito di Cittadinanza? Ora si cambia.
Parte a settembre il primo dei nuovi strumenti che sostituiscono il Reddito di Cittadinanza: ecco come funziona il Supporto per la formazione e il lavoro. La riforma del Reddito di Cittadinanza prende il via il primo settembre 2023 con il debutto del Supporto per la formazione e il lavoro. Sussidio economico individuale da 350 euro, comporta l’obbligo di partecipazione a progetti di formazione e accompagnamento e al lavoro.
Vediamo come funziona, anche con l’aiuto dei materiali informativi messi a disposizione sul portale del Ministero del Lavoro.
- A chi spetta il Supporto per la formazione e il lavoro
- Sussidio tramite iscrizione al SIISL: le tre fasi
- Cosa prevede il patto di servizio personalizzato
- La formazione e le offerte di lavoro
- L’erogazione del sussidio economico
A chi spetta il Supporto per la formazione e il lavoro
Il nuovo ammortizzatore sociale, regolamentato dal Decreto Lavoro (articolo 12 del decreto 48/2023), spetta alle persone di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell’ISEE familiare non superiore a 6mila euro annui, involontariamente disoccupate e senza i requisiti per l’Assegno di Inclusione (che partirà nel 2024).
Trattandosi di un sussidio economico individuale, è comunque compatibile con l’ADI ma non con reddito di cittadinanza, pensione di cittadinanza o qualsiasi altro strumento pubblico di sostegno al reddito. Possono chiederlo anche persone che fanno parte di un nucleo familiare destinatario dell’Assegno di Inclusione, purché non inseriti nella scala di equivalenza attraverso la quale si determina il diritto all’ADI.
Sussidio tramite iscrizione al SIISL: le tre fasi
Per ottenere il Supporto per la formazione e il lavoro bisogna fare domanda tramite la piattaforma SIISL (Sistema informativo per l’inclusione sociale lavorativa), sottoscrivendo un patto di attivazione digitale in cui il beneficiario si impegna a presentarsi alla convocazione del servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio. All’esito dell’accettazione della richiesta da parte dell’INPS e della sottoscrizione del patto di attivazione digitale, il richiedente è convocato presso il servizio per il lavoro competente, per la stipula del patto di servizio personalizzato.
Cosa prevede il patto di servizio personalizzato
Nel patto di servizio personalizzato sono indicate, quale misura di attivazione al lavoro, almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’attività di intermediazione individuate dal beneficiario nell’ambito del patto di attivazione digitale.
In base alle caratteristiche del beneficiario del Supporto per la formazione e il lavoro, il patto di servizio personalizzato può anche prevedere l’adesione ai servizi al lavoro e ai percorsi formativi previsti dal Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL), di cui alla Missione 5, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
La formazione e le offerte di lavoro
Il secondo passaggio è il contatto da parte delle agenzie/enti indicate nel patto, che provvederanno a inserire il soggetto nel percorso di formazione più idoneo.
Il beneficiario sarà infatti contattato da una delle agenzie per il lavoro inserite nel patto di servizio (tramite la piattaforma del SIISL oppure messaggistica telefonica o posta elettronica) e inserito in programmi di formazione o riqualificazione.
L’erogazione del sussidio economico
L’inserimento nei programmi di formazione o riqualificazione prevede infatti la corresponsione di un beneficio economico pari a 350 euro, che viene versato dall’INPS per un massimo di 12 mensilità. Ogni 90 giorni è necessario confermare la partecipazione ai servizi di riqualificazione professionale. In mancanza di conferma, il beneficio è sospeso.