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Il Contratto Di Lavoro A Tempo Determinato

Contratto a tempo determinato novità e altre novità

Contratto a tempo determinato novità e altre novità. E’ una forma di lavoro subordinato che definisce la certa data della cessazione di un rapporto della prestazione di un lavoro dipendente e le sue regole fondamentali sono definite dal Testo Unico dei contratti di lavoro, ovvero il Dlgs n. 81 del 2015 (articoli 19-29).

Nel corso degli ultimi anni sono, tuttavia, intervenute numerose novità volte a renderne più flessibile l’utilizzo.

Indice

  1. La prima riforma dei contratti a termine nel DL Dignità
  2. Le successive novità del Decreto Lavoro
  3. Durata flessibile del contratto a tempo determinato
  4. Le eccezioni per i Contratti di Somministrazione
  5. Altre novità in corso di approvazione parlamentare

La prima riforma dei contratti a termine nel DL Dignità

Il Decreto Dignità (87/2018) ha modificato il quadro normativo, fissando la durata massima del contratto a 12 mesi, con proroga di 24 mesi se sono presenti determinate causali. Tra queste troviamo esigenze temporanee o oggettive, sostituzione di altri lavoratori o incrementi significativi dell’attività.

Nello specifico:

  • esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
  • esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
  • esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria

Le successive novità del Decreto Lavoro

Il Decreto Lavoro (convertito nella Legge 48/2023) ha poi allentato le restrizioni imposte dal precedente Decreto Dignità per consentire un uso più flessibile di questa formula contrattuale.
In particolare, la Legge 48/2023 ha ulteriormente modificato il panorama, introducendo nuove causali per l’estensione del contratto a termine oltre i 12 mesi.

L’articolo 24, comma 1 ha modificato le causali individuate all’articolo 19, comma 1, lettere a), b) e b-bis) del Testo Unico sui contratti di lavoro. I contatti a termine possono ora avere durata superiore ai 12 mesi (ma mai superiore a 2 anni) anche:

  • nei casi previsti dai contratti collettivi (CCNL) di cui all’articolo 51;
  • in assenza delle previsioni di cui al punto precedente, nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque – entro il 30 aprile 2024 – per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
  • in sostituzione di altri lavoratori.

Si tenga presente che queste novità non sono applicabili ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, da università private, istituti pubblici di ricerca e altre entità specifiche. In questi casi continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

Durata flessibile del contratto a tempo determinato

La Legge n. 85/2023 ha infine esteso la possibilità di proroga libera del contratto nei primi 12 mesi, anche in presenza delle causali indicate. Inoltre, un’altra novità riguarda il calcolo dei 12 mesi di durata del contratto: ai fini del computo del 20% relativo ai lavoratori con contratto di somministrazione a tempo indeterminato nella stessa azienda, si tiene conto solo dei contratti stipulati dopo il 5 maggio 2023.
Le eccezioni per i Contratti di Somministrazione

Infine, per quanto riguarda il limite del 20% relativo ai lavoratori con contratto di somministrazione a tempo indeterminato, non si conteggiano quelli assunti con contratto di apprendistato.

Altre novità in corso di approvazione parlamentare

Ddl Lavoro finalmente in Parlamento: tra le novità c’è la norma che equipara l’assenza ingiustificata alle dimissioni senza più diritto alla NASpI.
Arriva in Parlamento il disegno di Legge Lavoro approvato dal Consiglio dei Ministri il primo maggio e sottoscritto dal presidente della Repubblica il 6 novembre. Adesso dovrà partire il consueto iter di approvazione.

Tra le novità contenute nel provvedimento c’è la stretta sulle assenze ingiustificate contro i furbetti della NASpI, ma anche le nuove regole sulla durata del periodo di prova.
Vediamo di seguito cosa prevedono.

Indice

  • Dimissioni per assenza
  • Nuovo periodo di prova nei contratti a termine
  • Altre novità del Ddl Lavoro
  • Tempi di approvazione

Dimissioni per assenza

Fra le norme di maggior impatto, quella sulle dimissioni per assenza: se un lavoratore si assenta in modo ingiustificato per un periodo superiore ai cinque giorni, il rapporto di lavoro si intende risolto per dimissioni. In pratica, l’assenza ingiustificata viene considerata un indicatore della volontà di dimettersi. La modifica rileva pertanto ai fini del diritto agli ammortizzatori sociali come la NASpI, previsti solo nel caso di perdita involontaria del lavoro. La nuova norma vuole correggere una pratica che consiste nell’assentarsi per farsi licenziare e ottenere in questo modo la disoccupazione. Oggi, infatti, l’assenza ingiustificata è considerata motivazione di licenziamento disciplinare, fattispecie che comporta il diritto alla NASpI.

Nuovo periodo di prova nei contratti a termine
Si tratta di una regolamentazione più precisa rispetto a quella attuale, che prevede un’indicazione generale, per la quale il periodo di prova debba essere proporzionato alla durata del contratto. In base alle novità del Ddl Lavoro, invece, per il periodo di prova nei contratti a termine viene previsto un massimo di 1 giorno ogni quindici di calendario a partire dall’inizio del rapporto di lavoro, con un minimo di:

  • 2 giorni e un massimo di 15 per i contratti con durata fino a 6 mesi,
  • 30 giorni per i contratti a termine fra 6 e 12 mesi.

Resta valido eventuali condizioni migliori previste dai contratti collettivi.

Altre novità in generale del Ddl Lavoro

Secondo le anticipazioni di Governo fornite lo scorso maggio, nel Ddl Lavoro c’è un nuovo contributo per enti e organizzazioni per l’assunzione di disabili a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 ed il 31 dicembre 2023.

Un’altra novità riguarda poi la somministrazione: sono escluse dai tetti massimi le persone assunte con contratto a tempo indeterminato dall’agenzia di somministrazione.

Ancora: si estende ai rapporti di lavoro fino a sei mesi la disciplina prevista per quelli di durata superiore, che prevede che il lavoratore non abbia diritto alla cassa integrazione soltanto per le giornate di lavoro effettuate.

Si potenzia poi il pagamento dilazionato dei debiti contributivi: il numero di rate per il pagamento dei premi passa da 24 a 60 mesi.

Un’altra novità riguarda la ricongiunzione dei contributi ai fini pensionistici per dipendenti, autonomi e liberi professionisti: si allinea il rendimento previsto a quello offerto dal sistema contributivo, pari alla media quinquennale del tasso di crescita del PIL.

Infine, vengono previste nuove regole sull’accertamento d’ufficio INPS sulle violazioni contributive, con un potenziamento delle attività dell’Istituto e la previsione di nuove misure di compliance.

Tra i 23 articoli del provvedimento ci sono anche le seguenti misure:

  • Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura
  • Modifiche al Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
  • Tavolo sui minori fuori famiglia o ai servizi sociali territoriali
  • Modifiche alle normative sul Terzo Settore
  • Calendario domande APE Sociale e pensione anticipata
  • Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento

Tempi di approvazione
Il Ddl Lavoro ha impiegato oltre sei mesi ad arrivare in Parlamento. In base a quanto riferisce l’Ansa, il ritardo è stato causato dalla necessità di un nuovo passaggio in CdM, avvenuto a settembre.

Si tratta di un disegno di legge, quindi entrerà in vigore solo dopo che sarà terminato l’iter parlamentare.