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Come Superare Crisi Di Impresa

Codice della Crisi d’Impresa e Insolvenza

Il D.Lgs 14/2019 (Codice della Crisi d’Impresa e Insolvenza) ha riscritto le regole delle procedure da esperire in caso di insolvenza del debitore e delle procedure concorsuali.

Tuttavia, a seguito dell’emanazione della “Direttiva Insolvency” UE 2019/2013, si è reso necessario provvedere ad alcune modifiche e integrazioni, che sono poi via via slittate a seguito del Decreto PNRR 2, che aveva fissato al 15.07.2022 l’entrata in vigore di tali modifiche. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. 83/2022 tali modifiche vengono recepite nel nostro ordinamento, con alcuni accorgimenti e prescrizioni per le imprese.

In particolare, cambia il concetto di “crisi” che, da “squilibrio economico-finanziario” viene aggiornato come “lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”.

Codice della Crisi d’Impresa e Insolvenza

Codice della Crisi d’Impresa e Insolvenza: cambio di prospettiva

Si tratta quindi di un cambio di prospettiva che pone dei riferimenti all’attività di autocontrollo delle imprese e dei Revisori, che dovranno anche tenere conto, nell’ambito degli indici di rischio:

  • dei debiti per retribuzione scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
    dei debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti con riferimento allo stesso periodo;
  • delle esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il 5 % del totale delle esposizioni;

dei debiti nei confronti del Fisco e dell’INPS nelle soglie previste dall’art. 25-novies c. 1 D.Lgs. 14/2019 introdotto con il D.Lgs 83/2022, ovvero:

  1. a) per l’Istituto nazionale della previdenza sociale, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:
  2. per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di euro 15.000;
  3. per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all’importo di euro 5.000;
  4. per l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l’esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore all’importo di euro 5.000;
  5. per l’Agenzia delle Entrate, l’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, superiore all’importo di euro 5.000;
  6. d) per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, l’esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all’importo di euro 100.000, per le società di persone, all’importo di euro 200.000 e, per le altre società, all’importo di euro 500.000.