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ANPAL Ministero Del Lavoro

ANPAL: addio. Arriva Ministero del Lavoro e INAP.

ANPAL: addio. Arriva il Ministero del Lavoro. La formazione gioca sempre un ruolo centrale, anche se dal 1° marzo, sono cessate le funzioni ANPAL, che saranno acquisite dal Ministero del Lavoro (risorse finanziarie, strumentali e umane, presso il Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro) e all’INAP (Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche; per il comparto Ricerca). Tuttavia resta attivo il NUL (Numero Unico del Lavoro) per informazioni e supporto, da contattare per le richieste di informazione e di supporto tecnico: sono operativi sia il numero verde 800.00.00.39 sia il modulo di contatto online.

Quindi, a partire dal 1° marzo l’Agenzia Nazionale per le Politiche attive del Lavoro non esisterà più e le sue funzioni saranno svolte dal Ministero del Lavoro. L’ANPAL Servizi diventa invece Sviluppo Lavoro Italia SpA. A ricordo l’Anpal fu istituita nel 2015 dal Jobs Act, e fino al 29 febbraio 2024 ha gestito il programma Garanzia Giovani – GOL e il Fondo Nuove Competenze.

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ANPAL: tutti i dettagli e le novità.

Tutti i dettagli sono contenuti nell’apposito decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (DPCM n. 230/2023), che dispone la soppressione dell’Agenzia. In questa iniziativa,  il PSP può essere coordinato con i percorsi formativi previsti dal programma GOL.
Pertanto, tutto appare connesso al nuovo ADI(assegno d’inclusione) e alla funzione del SFL , con l’obiettivo specifico di formare indispensabilmente le persone in modo che possano trovare lavoro in seguito. Ci sono delle regole da seguire e ci sono situazioni che possono far decadere dal beneficio, come il rifiuto di un’offerta di lavoro congrua.

In particolare, aidatori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’ADI o del SFL con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, (anche per le trasformazioni da tempo determinato a indeterminato) è riconosciuto per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di dodici mesi, l’esonero dal versamento del 100% (50% se stagionali) dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua (4.000 euro se stagionali), riparametrato e applicato su base mensile.